FATTURA INTEGRATIVA

QUANDO È STATA EMESSA UNA FATTURA DI IMPORTO INFERIORE AL DOVUTO

Aggiornato al 07.06.2008

Può accadere che l’imprenditore (o il professionista) abbia emesso una fattura per un importo inferiore rispetto a quanto realmente dovuto dal cliente.

L’errore può riguardare:

  • l’imponibile;
  • l’IVA;
  • entrambe.

In questi casi è necessario emettere una fattura integrativa detta anche nota di addebito.

La fattura integrativa deve:

  • contenere l’indicazione della data di emissione, del numero, di tutti i dati previsti dall’art.21 DPR633/72 per le fatture emesse;
  • richiamare la fattura originaria;
  • essere rilevata nel registro delle fatture emesse.

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In particolare, per quanto riguarda la numerazione della fattura integrativa, essa può seguire la stessa progressività delle fatture emesse.

L’emissione della nota di addebito è obbligatoria per legge. Infatti, l’art.26 del DPR 633/72 stabilisce che le disposizioni relative alla fatturazione e alla registrazione della fattura, devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente

all’emissione della fattura o alla registrazione l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compreso il caso in cui è necessario rettificare inesattezze della fatturazione o della registrazione.

L’emissione della fattura integrativa può essere effettuata senza alcun limite temporale: non esiste, cioè, un termine di scadenza.

 
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