RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE CIVILE CIRCA LE RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO
Il Decreto Legislativo 139/2015 ha modificato il comma 1, n.3, dell’art.2426 del Codice civile stabilendo che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all’ avviamento.
La regola generale, in materia di immobilizzazioni, è che queste vanno iscritte in bilancio in base al costo di acquisto o di produzione, sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in base alla residua possibilità di utilizzazione.
Tuttavia, se l’immobilizzazione, alla data di chiusura dell’esercizio, dovesse risultare durevolmente di valore inferiore al costo ammortizzato, essa va iscritta in bilancio in base a tale minor valore.
Il minor valore, però, non può essere mantenuto nei bilanci successivi se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Esempio:
costo ammortizzato dell’immobilizzazione al termine dell’esercizio x: 10.000 euro.
Al termine dell’esercizio x il valore dell’immobilizzazione risulta durevolmente di valore inferiore, ed esattamente pari a 8.000 euro.
Il bene deve essere iscritto nel bilancio dell’esercizio x al valore di 8.000 euro.
Nell’esercizio successivo vengono meno i motivi della rettifica. Il bene non può più essere valutato in bilancio ad 8.000 euro.
Quest’ultima regola non si applica all’ avviamento . Di conseguenza, per l’avviamento, le rettifiche di valore sono sempre definitive.
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