AVVIAMENTO

VALORE DA ISCRIVERE IN BILANCIO E CALCOLO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

Aggiornato al 14.12.2015

In bilancio l’avviamento deve essere iscritto nei limiti del costo per esso sostenuto.

L’Oic24 precisa che l’avviamento deve essere iscritto in bilancio ad un valore pari alla differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione dell’azienda (o il valore di conferimento della medesima) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.

Data Conto Importo Dare Importo Avere Descrizione
.... MOBILI ...........   Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... AUTOMEZZI ...........   Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... MACCHINE E ATTREZZI ...........   Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... MATERIE PRIME ...........   Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... PRODOTTI FINITI ...........   Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... CREDITI V/CLIENTI ...........   Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... AVVIAMENTO ...........   Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... DEBITI V/FORNITORI   ........... Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... FONDO TFR   ........... Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... FONDO SVALUTAZIONE CREDITI   ........... Acquisizione dell'azienda Alfa ...........
.... SOCIETA' ALFA S/C/CESSIONE   ........... Acquisizione dell'azienda Alfa ...........

Regole particolari si applicano se l’avviamento è generato da una fusione o da una scissione. In tal caso il valore da iscrivere in bilancio è rappresentato dall’eccedenza del costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria, rispetto al patrimonio netto espresso a valori correnti.

In base alle novità introdotte al bilancio dal decreto legislativo 139/2015, il costo capitalizzato deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile. Solamente quando questa non è stimabile in modo attendibile si potrà effettuare l’ammortamento in un periodo non superiore a 10 anni.

Questa regola generale ammette però un’eccezione data dalla possibilità di effettuare un ammortamento sistematico in un periodo limitato di durata superiore a condizione che non venga comunque superata la durata per l’utilizzazione dell’avviamento. Se si decide di effettuare l’ammortamento in un periodo superiore ai 10 anni i motivi di tale scelta devono essere spiegati in Nota integrativa.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

L’Oic24 ritiene preferibile l’uso di quote di ammortamento costanti, e precisa che, in ogni caso, l’ammortamento non dovrebbe protrarsi oltre i 20 anni.

Nel valutare se esistono i motivi per effettuare l’ammortamento dell’avviamento in un periodo superiore ai 10 anni occorre far riferimento alla realtà e al tipo di impresa cui esso si riferisce. Pertanto il superamento del limite dei 10 anni è ammissibile in quelle imprese che hanno bisogno di lunghi periodi di tempo per essere portate a regime, o in imprese i cui cicli naturali sono piuttosto lunghi o ancora nel caso di imprese che operano in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi.

Chiaramente è sempre necessario verificare, negli esercizi successivi, se permangono le condizioni per lasciare iscritto l’avviamento in bilancio: in caso contrario occorre procedere ad una sua svalutazione.

Poiché la svalutazione presuppone una perdita di valore duratura derivante da gravi situazioni da valutarsi con molta attenzione, difficilmente accadrà che vengano meno i motivi che hanno determinato la svalutazione stessa. Il Decreto Legislativo 139/2015, ha espressamente previsto, nel punto 3 del I comma dell’art.2426 del Codice civile, che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche relative all’avviamento.

Per i principi contabili internazionali, l’avviamento rappresenta un bene con una vita utile indefinita. Per questa ragione esso non è soggetto ad ammortamento. L’avviamento deve, invece, essere sottoposto, almeno annualmente, a test impairment. Se l’azienda acquirente è in grado di dimostrare che potrà raggiungere gli obiettivi di creazione del valore impliciti nel prezzo di acquisizione, non procede ad alcuna rettifica dell’avviamento iscritto; in caso contrario deve procedere ad una svalutazione dell’avviamento.

Anche i principi contabili internazionali prevedono che non sia possibile un eventuale ripristino del valore successivamente alla svalutazione.

Anche per gli IAS, il valore da iscrivere in bilancio è dato dalla differenza tra il valore corrente (fair value) delle attività e passività dell’azienda acquisita ed il prezzo pagato.

 
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