SUPERMINIMO COLLETTIVO
IL SUPERMINIMO COLLETTIVO DETTO ANCHE TERZO ELEMENTO
Il superminimo collettivo, detto anche terzo elemento, è previsto da alcuni contratti collettivi, a volte anche a livello aziendale.
Esso è un elemento della retribuzione
che va ad aggiungersi alla paga base in modo da riconoscere una retribuzione più elevata:
- ai lavoratori inquadrati in determinati livelli;
- ai dipendenti impiegati in particolari mansioni;
- ai dipendenti operanti in una certa zona (una regione, una provincia);
- ai dipendenti di una data azienda o di un dato gruppo di imprese.
Il superminimo può essere assorbito da eventuali aumenti successivi della paga base: è il contratto collettivo a stabilire qual è la disciplina applicabile.
Esempio.
I lavoratori di 1° livello di un’azienda x percepiscono un
minimo tabellare di 1.200 euro e un superminimo collettivo di 50 euro.
In seguito ad un rinnovo del contratto collettivo il minimo tabellare passa a 1.230 euro.
Il contratto prevede che il superminimo collettivo è assorbibile.
Ecco la situazione prima dell’aumento della paga base.
Paga base: 1.200
Superminimo: 50
Retribuzione lorda: 1.250
Dopo l’aumento della paga base si avrà:
Paga base: 1.230
Superminimo: 20
Retribuzione lorda: 1.250
In altre parole la retribuzione lorda dei dipendenti di 1° livello aumenta effettivamente di soli 20 €: tanto è infatti l’aumento della paga base previsto dal contratto collettivo. Questo perché i 30 € di aumento della paga base sono andati a ridurre l’importo del superminimo spettante che ora ammonta a 20 € (50 - 30).
In caso di passaggio del lavoratore ad un livello superiore, al quale non spetta il superminimo o spetta in misura inferiore, il superminimo viene assorbito a condizione che la retribuzione spettante non sia inferiore a quella percepita in precedenza. E’ però sempre possibile che il superminimo non venga assorbito se ciò è espressamente previsto.
Retribuzione
Retribuzione di fatto
Nozione di retribuzione
Calcolo della retribuzione
La paga base
Minimo tabellare