L'IMPOSTA DI REGISTRO NEI CONTRATTI DI AFFITTO DI AZIENDA

L'AFFITTO DI AZIENDA E L'IMPOSTA DI REGISTRO

Aggiornato al 04.12.2018

Il contratto di affitto di azienda è soggetto a registrazione in termine fisso.


Per l’applicazione dell’imposta di registro occorre distinguere due ipotesi:

  • CANONI DI AFFITTO NON SOGGETTI AD IVA

    Se l’affittante è un imprenditore individuale che affitta la sua unica azienda, perdendo così temporaneamente la qualifica di imprenditore, i canoni di locazioni relativi all’azienda affittata non sono soggetti ad IVA. Di conseguenza, data l’alternatività tra IVA ed imposta di registro, si applicherà l’ imposta di registro. Essa è dovuta in misura proporzionale sul totale dei canoni pattuiti per tutta la durata del contratto. L’aliquota da applicare è quella del 3%.

    L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

    Nel caso in cui il contratto distingue il canone relativo all’immobile (o agli immobili) affittato e quello relativo al restante complesso aziendale, sul canone di affitto relativo all’immobile si applica l’imposta nella misura del 2%, mentre sul restante canone si applica l’aliquota del 3%.

  • CANONI DI AFFITTO SOGGETTI AD IVA

    Se l’affittante è:

    • un imprenditore individuale che affitta un ramo della sua impresa o una sola delle sue aziende;
    • una società;

    i canoni di locazione sono soggetti ad IVA. In questo caso sui canoni di locazione non è dovuta l’imposta di registro.


    L’imposta di registro è dovuta una sola volta al momento della registrazione del contratto:

    • in misura fissa, pari a 200 euro;
    • nella misura dell’1% se l’azienda comprende fabbricati strumentali il cui valore è prevalente (50% del valore dell’impresa) rispetto a quello delle attrezzature mobili.

 
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