AFFITTO DI AZIENDA: DEBITI E CREDITI

LA DISCIPLINA DEI DEBITI E DEI CREDITI NEL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

Aggiornato al 04.12.2018

Vediamo di seguito la disciplina relativa ai debiti e ai crediti dell’azienda nel caso in cui questa sia oggetto di un contratto di affitto.

Iniziamo col dire che l’affitto di azienda è previsto nell’’art.2562 del Codice civile. Tale articolo si limita a dire che, al contratto di affitto dell’azienda, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2561 che disciplina l’usufrutto di azienda.

Quest’ultimo articolo non si occupa espressamente dei debiti e dei crediti dell’azienda data in usufrutto.


Tuttavia va detto che:

  • per quanto concerne i crediti, l’art.2559 disciplina l’ipotesi dei crediti relativi all’ azienda ceduta e prevede espressamente che la norma si applichi anche in caso di usufrutto di azienda;
  • mentre per quanto concerne i debiti, l’art.2560 che contiene le norme relative ai debiti dell’ azienda ceduta non dice nulla in merito alla sua applicabilità anche al caso di usufrutto di azienda.

Di conseguenza:

  • per i crediti dell’azienda si potrebbero ritenere applicabili le norme relative ai crediti dell’azienda ceduta poiché tale norma prevede espressamente che essa è applicabile anche all’usufrutto e l’art.2562 del Codice civile, in tema di affitto, richiama le norme fissate per l’usufrutto.

    Va però precisato che l’art.2562 stabilisce che si applicano all’affitto le norme contenute nell’art.2561 del Codice civile e non tutte le norme del Codice civile in materia di usufrutto, quindi ci sono dei dubbi circa l’applicabilità al caso dell’affitto di azienda della norma contenuta nell’art.2559;

  • per i debiti relativi all’azienda data in affitto è ancora più dubbia la possibilità di applicare la norma che regola i debiti dell’azienda ceduta.

    Secondo la maggior parte della dottrina, il mancato richiamo nell’art.2560 dell’applicabilità all’ipotesi dell’usufrutto, non renderebbe possibile estendere la normativa in essa contenuta anche all’affitto di azienda.


Poste queste premesse vediamo cosa accade ai debiti e ai crediti dell’azienda nel momento del suo passaggio dall’affittante all’affittuario.


DEBITI

Partiamo dai debiti.

L’art.2560, in materia di cessione dell’azienda, stabilisce che l’alienante continua a rispondere dei debiti dell’azienda ceduta sorti prima del trasferimento (a meno che i creditori hanno consentito che lui sia liberato). Di essi, però, risponde anche l’acquirente se i debiti risultano dai libri contabili.


Poiché, secondo la maggioranza della dottrina, tale norma non è applicabile al caso in esame, nel caso di contratto di affitto si avrà che:

  • dei debiti sorti prima della data del contratto di affitto, risponde l’ affittante;
  • mentre dei debiti sorti durante il contratto di affitto risponde solo l’ affittuario.

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E’ tuttavia possibile che l’affittuario si accolli i debiti dell’affittante, ma è necessario che il creditore dichiari espressamente di liberare l’affittante affinché questi non risponda più del debito (art.1273 Codice civile).

Regole diverse si applicano, invece, per ciò che concerne i debiti relativi ai rapporti di lavoro dipendente. L’art.2112 prevede che, in caso di trasferimento dell’azienda ivi inclusa l’ipotesi di affitto, il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Dubbia è, invece, la responsabilità solidale delle parti relativamente all’imposta e alle sanzioni relative alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, comprese quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. L’art.14 del Dlgs. 472/1997, infatti, prevede la responsabilità in solido del cedente e del cessionario nei casi di cessione di azienda, ma non fa alcun richiamo all’ipotesi di affitto.


CREDITI

Per quanto concerne i crediti va detto che l’art.2559 prevede che, in caso di cessione di azienda, la cessione dei relativi crediti ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese: quindi da questo momento il credito passa all’acquirente e ciò, anche se manca la notifica al debitore o la sua accettazione.

Se però il debitore ceduto paga in buona fede all’alienante egli è liberato.

Se si accetta la tesi che la norma è estendibile anche all’affitto di azienda si deve ritenere che i crediti dell’azienda vengono trasferiti automaticamente all’affittuario senza che ci sia bisogno di una notifica al debitore.

Se, viceversa, si ritiene che la norma non sia estendibile anche all’affitto di azienda si rende necessario notificare al debitore la cessione del credito all’affittuario.

Onde evitare problemi è preferibile che nel contratto siano indicati in maniera analitica i crediti ceduti e provvedere a notificare al debitore l’avvenuta cessione del credito.

 
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