AZIENDE DATE IN AFFITTO
L'AMMORTAMENTO NEL CASO DI AZIENDE DATE IN AFFITTO O USUFRUTTO
Il comma 8 dell’art.102 del TUIR disciplina l’ammortamento nel caso di aziende date in affitto o in usufrutto. Nell’ipotesi in esame le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario.
La regola trova un’eccezione nel caso di clausola contraria tra le parti concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili.
L’affittuario o l’usufruttuario determina le quote di ammortamento sul costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente. Le quote di ammortamento sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato.
Esempio:
Tuttavia nel caso in cui il locatore o il proprietario dell’azienda non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, o i registri IVA nel caso di contribuenti in contabilità semplificata, le quote relative al periodo di ammortamento decorso si considerano già dedotte per il 50 per cento del loro ammontare.
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