CONTABILITA' SEMPLIFICATA
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA
REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA
A disciplinare la contabilità semplificata è l’art.18 del DPR 600/1973.
Con questa norma il legislatore fiscale ha voluto accordare, alle imprese minori, delle semplificazioni in merito alla tenuta della contabilità.
Affinché l’impresa sia considerata minore, e possa tenere la contabilità semplificata, sono necessari due
requisiti:
- uno soggettivo;
- l’altro oggettivo.
REQUISITO SOGGETTIVO PER L'ACCESSO ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA
Il requisito soggettivo riguarda la forma legale dell’azienda. Essa deve essere:
- una società in nome collettivo;
- una società in accomandita semplice;
- una società di armamento;
- una società di fatto;
- un’impresa commerciale individuale.
Con quest’ultima espressione vogliamo intendere le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, una delle attività commerciali indicate all’art.2195 del Codice civile, ovvero:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua, per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti (come ad esempio gli agenti e i rappresentanti di commercio).
Le attività di prestazione di servizi sono considerate come attività commerciali se organizzate in forma di impresa.
Possono essere considerate imprese minori e, di conseguenza possono applicare il regime di contabilità semplificata, anche le imprese familiari e coniugali.
Non possono essere considerate imprese minori, e non possono tenere la contabilità semplificata, le società di capitali.
REQUISITO OGGETTIVO PER L'ACCESSO ALLA CONTABILITA' SEMPLIFiCATA
Il requisito oggettivo necessario affinché l’impresa possa essere considerata un’impresa minore consiste nell’entità dei ricavi.
Le imprese in possesso del requisito soggettivo possono essere considerate imprese minori se hanno percepito ricavi non superiori a:
- 500.000 euro se hanno per oggetto la prestazione di servizi;
- 800.000 euro se hanno per oggetto altre attività.
Questi sono i limiti di cui tenere conto a partire dal 01.01.2023 (per i limiti precedenti si veda Contabilità semplificata - limiti per l'applicazione).
Per attività di prestazione si servizi si intendono quelle indicate nel D.M.17.01.1992 (si veda a tale proposito Imprese che svolgono attività di prestazione di servizi).
CALCOLO DEI LIMITI
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare non superiore ai suddetti limiti, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata.
Esempio: impresa, avente per oggetto prestazione di servizi, che sorge il 1° gennaio dell'anno x e prevede di conseguire ricavi, per lo stesso anno, pari a 200.000 euro. Non superando il limite di 500.000 euro può applicare per il primo anno la contabilità semplificata.
Nell'anno x+1 potrà adottare la contabilità semplificata solamente se nel corso dell'anno precedente non ha superato il limite di 500.000 euro di ricavi.
Se l'impresa si costituisce nel corso dell'anno, per il calcolo del limite occorre ragguagliare i ricavi conseguiti ad anno.
Esempio: impresa, avente per oggetto prestazione di servizi, che sorge il 1° ottobre dell'anno x e nel corso dell'anno consegue ricavi pari a 300.000 euro.
Per comprendere se l'impresa potrà tenere o meno la contabilità semplificata nel corso dell'anno x+1 occorre ragguagliare i ricavi ad anno.
A tal fine si calcola il ricavo mensile conseguito pari a 100.000 euro (300.000/3 mesi - ottobre - novembre - dicembre)
E si determina il ricavo annuale che risulterà essere pari a 1.200.000 euro (100.000 x 12).
Quindi l'impresa ha superato abbondamente il limite fissato dalla norma e non può tenere, nel corso dell'anno x+1, la contabilità semplificata.
IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ALTRE ATTIVITA'
Le imprese che svolgono contemporaneamente prestazione di servizi e altre attività e che eseguono registrazioni separate dei ricavi devono fare riferimento all’attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel periodo d’imposta.
Esempio:
impresa che vende mobili e li restaura. Registra separatamente i ricavi relativi alle due attività. L’attività prevalente è quella di vendita di mobili.
Ricavi vendita mobili (prevalente): 600.000 euro
Ricavi restauro mobili: 200.000 euro.
Si tiene conto del limite relativo all’attività di vendita di mobili (800.000). Tale limite non viene superato, essendo i ricavi di tale attività 600.000 euro: quindi l’impresa può essere considerata minore ed applicare la contabilità semplificata.
Le imprese che svolgono contemporaneamente prestazione di servizi e altre attività e che non eseguono registrazioni separate dei ricavi devono considerare prevalente l’attività di prestazione di servizi.
Esempio:
impresa che vende mobili e li restaura. Non vengono registrati separatamente i ricavi relativi alle due attività.
Ricavi complessivi: 750.000 euro.
Si tiene conto del limite relativo all’attività di prestazione di servizi (500.000). Tale limite viene superato, essendo i ricavi pari a 750.000 euro: quindi l’impresa non può essere considerata minore e non può applicare la contabilità semplificata.
La risoluzione n.293/E/2007 dell’Agenzia delle entrate ha inoltre stabilito che, nel caso in cui risulti prevalente l’attività di prestazione di servizi, ai fini dell’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, non si deve solo verificare che tale attività non superi il limite quantitativo previsto, ma anche che la somma dei ricavi prodotti dall’attività di prestazione di servizi e dalle altre attività risulti, comunque, inferiore al limite posto per le altre attività.
Esempio: la Rossi Snc ha conseguito nel corso dell'anno x i seguenti ricavi
- prestazione di servizi (attività prevalente) - 490.000 euro
- altre attività - 400.000 euro.
Seppure il limite di 500.000 euro relativo alle prestazioni di servizi non è stato superato, l'impresa non può tenere per l'anno x+1 la contabilità semplifcata, dato che l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti supera il limite di 800.000 euro previsto per le attività diverse dalla prestazione di servizi.
REGIME NATURALE
In presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi appena visti, la contabilità semplificata rappresenta il regime naturale per il contribuente: tale regime è applicabile di anno in anno, salvo la facoltà di optare per il regime di contabilità ordinaria.
Registri obbligatori contabilità semplificata
Contabilità semplificata: determinazione del reddito
Contabilità semplificata: limiti
Contabilità semplificata: attività mista
Contabilità semplificata e ordinaria
Contabilità semplificata - nuovi limiti
Contabilità ordinaria
Passaggio alla contabilità ordinaria
Ricavi
Contabilità semplificata - registri obbligatori
Registro IVA acquisti semplificata
Registro IVA vendite semplificata
Contabilità ordinaria e semplificata - differenze
Imprese che svolgono attività di prestazione di servizi