OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
QUALI SONO GLI IMPRENDITORI CHE, SECONDO IL CODICE CIVILE, HANNO L'OBBLIGO DI TENERE LE SCRITTURE CONTABILI
L’art.2214 del Codice civile stabilisce quelli che sono i registri obbligatori per tutti gli imprenditori.
Tale articolo prevede che;
- l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro inventari;
- inoltre deve tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa;
- deve conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Lo stesso articolo stabilisce che le disposizioni appena viste non si applicano ai piccoli imprenditori.
Innanzitutto la norma si applica agli imprenditori che esercitano un’ attività commerciale.
Secondo l’art.2195 si considerano imprenditori commerciali gli imprenditori che esercitano:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- un’ attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Qualora l’imprenditore esercita una delle suddette attività egli viene considerato un imprenditore commerciale, sia nell’ipotesi di impresa individuale che di impresa collettiva.
Gli imprenditori commerciali hanno l’obbligo di tenere il libro giornale e il libro inventari e di conservare in modo ordinato la corrispondenza (lettere, telegrammi, fatture inviate e ricevute)
L’obbligo di tenuta delle scritture contabili non si applica ai piccoli imprenditori.
La nozione di questi ultimi è contenuta nell’art.2083 del Codice civile che definisce piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Inoltre, i piccoli imprenditori non hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (art.2202 del Codice civile).
Le imprese, individuali e collettive, alle quali si applicano le disposizioni contenute nell’art.2214 del Codice civile sono quelle che hanno l’obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.
In pratica si tratta di:
- imprenditori commerciali individuali “non piccoli”;
- società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
- società di capitali (S.p.A. S.a.p.A. e S.r.l.);
- i consorzi e le società consortili;
- le società cooperative;
- i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.);
- le aziende speciali.
Le società di capitali hanno anche l’obbligo di tenuta dei libri sociali previsti dalla legge.
Ricapitolando e semplificando:
Libro inventari
Libro beni ammortizzabili
Sistema informativo aziendale
Contabilità ordinaria
Vidimazione registri
Registri IVA
Registro delle fatture emesse
Conservazione delle scritture contabili
Termini di conservazione delle scritture contabili