COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
COME POSSONO ESSERE REMUNERATI GLI AMMINISTRATORI PER LA LORO ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ
La remunerazione degli amministratori per la propria attività prestata all’interno dell’impresa può avvenire in due modi diversi:
- con un compenso di importo fisso, predeterminato;
- con un compenso variabile stabilito come percentuale di partecipazione agli utili conseguiti dalla società.
Il compenso in misura fissa viene pagato con cadenza periodica, ad esempio ogni mese o annualmente o per tutta la durata della carica. Tale compenso può essere integrato anche da eventuali gettoni di presenza dovuti dalla società per la partecipazione dell’amministratore alle riunioni del consiglio di amministrazione.
La remunerazione in misura fissa può essere corrisposta sia in denaro che in natura. I compensi in natura costituiscono retribuzione a tutti gli effetti sia fiscali che previdenziali.
Quest’ultimi (denominati in genere fringe benefit) possono consistere nella concessione anche ad uso personale dell’auto aziendale o nella concessione di un alloggio per l’amministratore o nel pagamento di un canone di affitto per l’appartamento usato dall’amministratore.
In genere il compenso in natura affianca quello in denaro.
Il compenso variabile è stabilito come percentuale dell’utile dell’esercizio conseguito dalla società.
La percentuale viene calcolata sull’utile al netto:
- della quota di riserva legale;
- di altre eventuali riserve obbligatorie;
- della quota di utili destinata a reintegrare il capitale sociale che risulta ridotto per effetto di eventuali perdite di esercizi precedenti.
La retribuzione variabile ha lo scopo di coinvolgere maggiormente gli amministratori collegando la loro remunerazione ai risultati della gestione.
Chiaramente se l’esercizio si chiude in pareggio o in perdita gli amministratori non hanno diritto ad alcuna remunerazione per l’attività svolta.
Non sembra invece corretto legare il compenso degli amministratori al fatturato dell’esercizio.
Inoltre è possibile anche che siano previsti compensi in forma mista, ovvero parte in misura fissa e parte in misura variabile.
L’art.2389 del Codice civile prevede che il compenso agli amministratori può essere costituito, in tutto o in parte, anche dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione.
Compensi amministratori in misura fissa
Compensi agli amministratori professionisti
Partecipazione agli utili degli amministratori
Partecipazione agli utili dell’amministratore professionista
Delibera dei compensi spettanti agli amministratori
Rimborsi spese degli amministratori
Deducibilità dei compensi agli amministratori - principio di cassa
Deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori - requisiti necessari
Adempimenti INPS amministratori
Trattamento di fine mandato
Trattamento di fine mandato: scritture contabili
Indennità di fine mandato e polizza di assicurazione