ADEMPIMENTI INPS DEGLI AMMINISTRATORI

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI INPS PREVISTI PER GLI AMMINISTRATORI

Aggiornato al 24.09.2021

Gli amministratori di una società, qualunque sia la sua veste giuridica, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS e a pagare i relativi contributi sui compensi percepiti. Nel caso in cui l'amministratore dovesse svolgere la sua mansione gratuitamente, egli non è tenuto al versamento dei contributi.

I contributi alla gestione separata INPS sono versati dalla società mediante modello F24, e sono per 1/3 a carico dell’amministratore e per 2/3 a carico della società.

Se l'amministratore è assicurato anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie, come nel caso in cui eserciti la professione di dottore commercialista o nel caso in cui sia anche socio lavoratore della società, l'aliquota da applicarsi sui compensi percepiti, sarà inferiore rispetto a quella ordinaria.


Vediamo, ora, cosa accade se l'amministratore, socio della società amministrata, presta anche la propria attività lavorativa all'interno della stessa.

A questo proposito si possono verificare due situazioni diverse:

  • l'attività lavorativa è prestata in qualità di socio d'opera.

    In questo caso, le prestazioni operative dell'amministratore all'interno della società, trovano il loro fondamento nel contratto societario e sono remunerate attraverso la partecipazione agli utili.

    Se l'amministratore partecipa al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente, sarà tenuto anche ad iscriversi alla gestione commercianti o artigiani (oltre che alla gestione separata INPS), a seconda dell'attività svolta dall'impresa, versando a tale gestione i contributi dovuti sulla propria quota di partecipazione agli utili. Tali contributi sono dovuti anche se gli uitli non sono stati effettivamente distribuiti al socio amministratore.

    Tale disciplina riguarda i soci delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice (non potendo gli accomandanti essere amministratori), i soci delle Srl. Non riguarda, invece, i soci delle Spa.

    Nell'ipotesi in esame, poiché l'amministratore è iscritto ad un'altra forma pensionistica obbligatoria, come abbiamo già detto sopra, i contributi dovuti alla gestione separata INPS saranno calcolati applicando un'aliquota agevolta;


  • l'attività lavorativa è prestata come lavoratore dipendente.

    In questa ipotesi le prestazioni dell'amministratore all'interno della società non sono dovute in base al contratto societario, bensì in base ad un contratto di lavoro dipendente e i contributi vanno calcolati sullo stipendio corrisposto al socio amministratore secondo le normali regole del lavoro dipendente (sempre oltre ai contributi dovuti alla gestione separata INPS).

    Affinché l'amminsitratore possa prestare la propria attività lavorativa all'interno della società in qualità di dipendente è necessario che egli non abbia il controllo societario, in altre parole dovrà essere assoggettato al potere direttivo e displinare e dovrà essere tenuto al rispetto di un orario di lavoro stabilito dal datore di lavoro.

    Sicuramente il requisito del controllo societario è presente nei seguenti casi:

    • nell'ipotesi di partecipazione alle quote della società che consenta al socio amministratore di controllare la stessa;
    • qualora ci si trovi di fronte ad un amministratore unico;
    • se vi è una pluralità di amministratori che possono operare disgiuntamente.

Anche in questo caso, poiché l'amministratore è iscritto ad un'altra forma pensionistica obbligatoria, i contributi da versare alla gestione separata INPS saranno da calcolarsi con l'aliquota ridotta.

 
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