LAVORO STRAORDINARIO
COSA SI INTENDE PER LAVORO STRAORDINARIO
Si considera lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario è soggetto alle limitazioni previste nei contratti collettivi.
In ogni caso la durata massima dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali comprese le prestazioni straordinarie.
Il totale del lavoro prestato dal dipendente, sia come lavoro ordinario che straordinario, non può superare la media di 48 ore settimanali. Tale media va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi che può essere esteso, nei contratti collettivi, fino a 6 mesi o a 12 mesi in casi di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro, ragioni che devono essere precisate nei contratti collettivi.
Il ricorso alla
straordinario
è sempre
ammesso
nei seguenti casi:
- esigenze tecnico-produttive con impossibilità di assumere altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o di pericolo grave ed immediato per le persone o per la produzione;
- mostre, fiere, manifestazioni e relativo allestimento di prototipi o modelli. In questa ipotesi è necessario effettuare una comunicazione agli uffici competenti e alle rappresentanze sindacali.
Qualora non esiste alcun contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, le prestazioni straordinarie sono ammesse nel limite massimo di 250 ore annue, previo accordo tra le parti.
Il lavoro straordinario prestato da ciascun dipendente deve essere evidenziato in busta paga a parte rispetto al normale orario di lavoro.
Esso viene retribuito secondo quanto previsto dal contratto collettivo: in genere con una maggiorazione oraria rispetto al lavoro ordinario che può essere diversa a seconda che si tratti di straordinario diurno, notturno, festivo, ecc…
Il contratto collettivo può prevedere anche dei riposi compensativi in alternativa alla maggiorazione retributiva o in sua aggiunta.