LAVORO MINORILE

MINORI AL LAVORO SOLO DOPO AVER COMPIUTO 16 ANNI DI ETÀ

Aggiornato al 29.09.2007

La Finanziaria 2007 ha innalzato l’età minima di ammissione al lavoro a 16 anni. Nonostante la Finanziaria sia entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la norma è connessa all’anno scolastico 2007/2008 che decorre dal 1° settembre 2007.

Pertanto, secondo quando chiarito dal Ministero del lavoro (nota protocollo n.9799/2007) dal 1° settembre 2007 l’età minima è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione scolastico e comunque ha compiuto 16 anni di età.

Si ricorda che, secondo la legge, sono fanciulli i minori che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età, mentre sono adolescenti i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

Inoltre, per alcuni lavori, (lavori pesanti, insalubri, faticosi, pericolosi, ecc.) il limite di età può essere elevato.

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I minori, prima di essere immessi al lavoro, devono essere sottoposti a visita medica preventiva. Le spese di quest’ultima sono a carico del datore di lavoro.

La violazione delle norme sopra esposte è punibile con l’arresto non superiore a 6 mesi o con l’ammenda fino a 5.164 euro.

 
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