LAVORO MINORILE
MINORI AL LAVORO SOLO DOPO AVER COMPIUTO 16 ANNI DI ETÀ
La Finanziaria 2007 ha innalzato l’età minima di ammissione al lavoro a 16 anni. Nonostante la Finanziaria sia entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la norma è connessa all’anno scolastico 2007/2008 che decorre dal 1° settembre 2007.
Pertanto, secondo quando chiarito dal Ministero del lavoro (nota protocollo n.9799/2007) dal 1° settembre 2007 l’età minima è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione scolastico e comunque ha compiuto 16 anni di età.
Si ricorda che, secondo la legge, sono fanciulli i minori che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età, mentre sono adolescenti i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
Inoltre, per alcuni lavori, (lavori pesanti, insalubri, faticosi, pericolosi, ecc.) il limite di età può essere elevato.
I minori, prima di essere immessi al lavoro, devono essere sottoposti a visita medica preventiva. Le spese di quest’ultima sono a carico del datore di lavoro.
La violazione delle norme sopra esposte è punibile con l’arresto non superiore a 6 mesi o con l’ammenda fino a 5.164 euro.