ORARIO DI LAVORO

QUAL E' L'ORARIO NORMALE DI LAVORO?

Aggiornato al 27.02.2008

Per orario normale di lavoro s’intende il numero di ore di lavoro che, normalmente, i lavoratori subordinati devono prestare a favore del datore di lavoro nell’arco della giornata lavorativa o della settimana.

Di norma, l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali di lavoro effettivo. Va precisato, però, che i contratti collettivi possono stabilire anche un orario inferiore rispetto alle 40 ore settimanali. La differenza tra l’orario normale di lavoro fissato dal contratto collettivo e le 40 ore settimanali, viene spesso considerato come lavoro supplementare.

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Si parla di lavoro effettivo per intendere quello in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro con prestazione fattiva, continuativa ed assidua.

Non rientrano nel calcolo del lavoro effettivo:

  • i riposi intermedi;
  • le soste di lavoro. Per la precisione, non rientrano nella nozione di lavoro effettivo le soste di durata non inferiore a 10 minuti e non superiore a 2 ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, quando durante tali soste non è richiesta al dipendente alcuna prestazione;
  • il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro. A tale proposito va osservato che, secondo la Cassazione (sentenza n.5359 del 10/04/2001) il tempo necessario per recarsi sul posto di lavoro non rientra nell’orario effettivo di lavoro. Invece, il tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro entra a far parte del lavoro effettivo se esso è funzionale rispetto alla prestazione (sentenza della Cassazione n. 13804 del 09/12/1999): questa ipotesi si verifica, ad esempio, nel caso in cui il dipendente ha l’obbligo di recarsi presso la sede dell’azienda e, successivamente, viene inviato in altre località dove deve svolgere la propria attività lavorativa.

I contratti collettivi o gli accordi aziendali possono ricomprendere tali periodi nel lavoro effettivo.

Le norme relative all’orario di lavoro non trovano applicazione per talune figure di lavoratori subordinati che possono determinare in modo autonomo il loro orario di lavoro. E’ il caso, ad esempio, del personale addetto ai lavori domestici, dei lavoratori a domicilio, dei dirigenti.

L’orario normale di lavoro, per i lavoratori minori, è inferiore rispetto a quello applicabile per i dipendenti maggiori di età. Per la precisione l’orario di lavoro dei minori di 15 anni, liberi dagli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Invece, nel caso di minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, l’orario normale di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

 
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