FERIE

COSA PREVEDONO LE NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLE FERIE

Aggiornato al 30.07.2008

Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alle ferie.

Lo stabilisce, innnanzitutto, la Costituzione, all’art.36 della Costituzione, il quale prevede che “il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.

L’art.2109 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito. Periodo che deve essere, possibilmente, continuativo e dovrà essere stabilito dall’imprenditore tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Ogni CCNL stabilisce poi le modalità e i tempi di fruizione delle stesse.

Ad esempio, il contratto del commercio stabilisce che al lavoratore spetta un periodo di ferie annuali di 26 giorni lavorativi, per cui nel calcolo del periodo di ferie, vanno escluse le domeniche e le festività.

Il contratto dei metalmeccanici prevede invece che al lavoratore spetta un periodo di ferie annuali di 4 settimane, composte di 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti l’una. Anche in questo caso, nel calcolo del periodo di ferie non si tiene conto dei giorni che cadono di domenica e delle festività.

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Il diritto alle ferie matura annualmente in base al servizio prestato e spetta per ratei anche se non è maturato un anno intero di attività. Un dipendente che in un anno ha lavorato 4 mesi ha diritto alle ferie nella misura di 4/12.


Le ferie maturano anche nei periodo di assenza che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro: malattia, infortunio, maternità (limitatamente ai periodi di assenza obbligatoria prima e dopo il parto), congedo matrimoniale.

Il decreto legislativo n.66 del 2003 ha previsto, da una parte, che il periodo di ferie di cui può usufruire un lavoratore non può essere inferiore a quattro settimana e dall’altra che i lavoratori dipendenti non possono ricevere un indennizzo sostitutivo per le ferie non godute.
Delle quattro settimane di riposo, il lavoratore ha diritto a godere almeno di due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

La regola non si applica nei casi di cessazione del rapporto di lavoro: in questa ipotesi le ferie non godute vengono liquidate insieme al trattamento di fine rapporto.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

 
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