MANSIONI SUPERIORI
LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI MANSIONI SUPERIORI
L’art. 2103 del Codice civile stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente scolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Lo stesso articolo prevede che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratto collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Innanzitutto occorre precisare cosa si intenda per mansioni superiori. Il lavoratore svolge delle mansioni superiori quando si occupa di mansioni proprie di un livello di inquadramento più elevato rispetto a quello cui appartiene.
Nel caso in cui il lavoratore svolga contemporaneamente mansioni proprie del livello di inquadramento cui appartiene, e mansioni proprie di un livello di inquadramento superiore rispetto a quello di appartenenza, si deve tenere conto delle mansioni svolte in modo prevalente.
La norma parla di assegnazione a mansioni superiori pertanto non è richiesta una formale ed esplicita richiesta da parte del datore di lavoro, ma ci troviamo di fronte ad una promozione automatica del dipendente. D’altra parte il riconoscimento delle mansioni superiori non può aversi nel caso in cui queste siano state svolte per iniziativa del lavoratore senza che vi fosse, in tal senso, una precisa volontà del datore di lavoro.
La lettura della norma permette di distinguere due differenti ipotesi di assegnazione a mansioni superiori:
- sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (esempio: sostituzione di una lavoratrice in maternità). In questi casi l’assegnazione a mansioni superiori non comporta una promozione automatica del dipendente;
- altri casi di assegnazione a mansioni superiori per un periodo superiore a 3 mesi o al minor termine fissato dal contratto collettivo applicabile.
Per quanto concerne le modalità di calcolo del termine dei tre mesi o del minor periodo fissato dal contratto collettivo occorre precisare che l’assegnazione a mansioni superiori deve durare interrottamente per un periodo superiore a 3 mesi o per il minor periodo previsto dal contratto collettivo. Pertanto non possono essere cumulati insieme periodo di durata inferiore salvo l’ipotesi in cui le assegnazioni siano ricorrenti e sistematiche.
In tutti i casi di assegnazione a mansioni superiori (per sostituzione di lavoratore assente o per altre cause), il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta.