INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE
CARATTERISTICHE E NATURA DI DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE
Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente.
In base al D.Lgs.66/2003, il lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono stabilire un periodo di ferie superiore spettante al dipendente.
Il periodo di ferie minimo deve essere sempre goduto dal dipendente.
Relativamente all’eventuale periodo di
ferie, che
eccede la durata minima
di quattro settimane, non godute dal dipendente al termine dell’anno, si può optare:
- per un differimento al futuro delle ferie non godute;
- per il pagamento di una indennità sostitutiva delle ferie non godute.
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute può essere corrisposta solamente nei seguenti casi:
- ferie, non fruite, maturate prima del 29/04/2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs,66/2003 che ha introdotto il periodo minimo di ferie di 4 settimane);
- ferie, non fruite, maturate dopo il 29/04/2003 in eccedenza al minimo legale di 4 settimane;
- ferie, non fruite, maturate nell’ anno di cessazione del rapporto di lavoro (nota .5221/2006 del Ministero del Lavoro). Di conseguenza è sempre ammissibile il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate, ma non fruite, nel caso di contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
Non pare invece ammissibile la programmazione, fin dal momento dell’inizio del rapporto a tempo determinato, della mancata fruizione delle ferie con conseguente pagamento di una maggiorazione della retribuzione mensile a titolo di indennità sostitutiva (Nota n.2014/2005 del Ministero del Lavoro).
Nell’ipotesi di lavoratore inviato all’estero con rideterminazione complessiva delle condizioni economiche e normative del rapporto, in base al paese di destinazione e della durata del lavoro all’estero è possibile monetizzare le ferie maturate e oggettivamente non fruibili nel periodo di tempo che va dalla decisione di inviare il lavoratore all’estero alla sua partenza (risposta interpello n.15/2008 del Ministero del Lavoro).
Il rifiuto a fruire le ferie su richiesta del datore di lavoro, non determina il venir meno del diritto del lavoratore alla corresponsione dell’ indennità sostitutiva delle ferie non godute. Tuttavia esclude la eventuale responsabilità del datore di lavoro per ulteriori danni oltre quelli coperti dalla indennità stessa (sentenza Cassazione n.24905 del 29/11/2007).
Circa la natura di tale indennità, esistono in dottrina due orientamenti distinti:
- secondo una parte della giurisprudenza, l’indennità sostitutiva per ferie non godute ha una
natura risarcitoria
poiché ha come scopo quello di risarcire il danno fisico e psichico subito dal dipendente per la mancata fruizione del riposo che gli spetta.
In tal senso si è espressa la Commissione Tributaria del Lazio che precisa che tale indennità rappresenta un risarcimento del danno alla salute (sentenza n.89/2013);
- secondo un’altra parte della giurisprudenza, l’indennità sostitutiva per ferie non godute ha una natura retributiva, dato che si tratta di un compenso spettante al lavoratore per l’attività prestata in giorni nei quali non era dovuta.
Abbastanza complesso appare l’inquadramento fiscale e previdenziale di tale indennità.
Se si accetta la teoria della natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, essa deve essere considerata non imponibile ai fini IRPEF e non soggetta a contribuzione previdenziale.
Mentre, se si ritiene che tale indennità abbia natura retributiva, si deve considerarla imponibile ai fini IRPEF e ai fini contributivi.
Si ricorda, infine, la sentenza della Cassazione n.1232 del 2015 che, pur riconoscendo la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, afferma che essa è riconducibile all’ampia nozione di retribuzione imponibile, dato che si tratta in ogni caso di un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e dato che non è compresa nell’elenco tassativo delle erogazione che non costituiscono retribuzione. Di conseguenza tale indennità risulterebbe imponibile.
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