DIVIETO DI CONCORRENZA E SOCIETA'

PUÒ IL SOCIO CHE RECEDE DA UNA SNC INIZIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ DI IMPRESA?

Aggiornato al 01.07.2007

L’art.2557 del Codice civile stabilisce il principio del divieto di concorrenza. Il primo comma di tale articolo recita: ” Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.

La norma in esame è stabilita al titolo VIII del Codice civile in cui ci si occupa dell’ azienda.

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Una disposizione similare è stabilita nell’ambito delle società in nome collettivo. L’art.2301 stabilisce che “ il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente”. Questa norma, tuttavia, si differenzia dalla precedente perché si applica nel momento in cui il socio è parte della società.

Cosa accade se il socio recede dalla società? Può intraprendere un’attività che per oggetto e ubicazione è uguale o simile a quella della società di cui faceva parte prima che sia decorso il termine di 5 anni?

Una sentenza della Corte di cassazione, la n.6169 del 17 aprile 2003, stabilisce che la norma contenuta nell’art.2557 del Codice civile non si applica nel caso di recesso del socio in quanto manca il presupposto per l’applicazione della stessa, ovvero l’alienazione della titolarità dell’azienda.

 
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