CALCOLO DELLA QUOTA ACCANTONAMENTO TFR

COME SI DETERMINA LA QUOTA DA ACCANTONARE AL FONDO TFR

Aggiornato al 16.05.2009

Il TFR è un istituto disciplinato dall’art.2120 del Codice civile. Esso è una sorta di retribuzione differita che viene corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.

Cerchiamo di comprende come viene calcolata la quota da accantonare annualmente.

L’art.2120 stabilisce che il TFR si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Il trattamento accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Esaminiamo meglio la norma.

La prima cosa da fare per calcolare l’accantonamento al TFR è quella di prendere la retribuzione dovuta per l’anno e dividerla per 13,5.


Quota da accantonare = Retribuzione annua : 13,5

Vediamo ora quali elementi della retribuzione vanno presi in considerazione per il calcolo della retribuzione annua. Sempre l’art.2120 del Codice civile precisa che, nel calcolo della retribuzione annua occorre comprendere tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

In linea di massima, quindi, vanno escluse solamente le somme corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese.

Di conseguenza, nel calcolare la retribuzione annua si deve tenere conto delle seguenti voci:

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • E.D.R.;
  • scatti di anzianità
  • superminimi;
  • indennità di mancato preavviso;
  • indennità di cassa;
  • equivalente di prestazioni corrisposte in natura;
  • mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità).

Vanno invece esclusi:

  • i rimborsi spese;
  • le liberalità;
  • gli sconti per l’utilizzo di beni aziendali;
  • le indennità per ferie non godute;
  • gli straordinari non programmati;
  • le indennità di trasferta.

Sono anche da escludere i premi corrisposti una tantum, a meno che essi non vengono corrisposti periodicamente (ad esempio ogni anno), diventando così abituali.

Occorre però precisare che i CCNL possono stabilire che la retribuzione da assumere per il calcolo dell’accantonamento al TFR sia determinata considerando anche alcuni elementi esclusi dall’art.2120 del Codice civile, o escludendo alcuni elementi che secondo tale articolo andrebbero ricompresi.

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La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

L’art.2120 del Codice civile prosegue stabilendo che, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Quindi, nei casi di infortunio, malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà, aspettativa per gli amministratori locali, si deve tenere conto della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa, senza calcolare eventuali indennità sostitutive corrisposte dagli istituti assicuratori.

Dall’importo così determinato occorre detrarre una cifra pari allo 0,50% che va a finanziare il Fondo Adeguamento Pensioni gestito dall’INPS. Tale importo viene calcolato sull’ imponibile previdenziale dell’anno in corso che potrebbe non coincidere con la retribuzione annua.

Bisogna poi procedere alla rivalutazione dell’accantonamento risultante al 31/12 dell’anno procedente: quindi si rivalutano le quote accantonate negli anni precedenti, mentre dalla rivalutazione è esclusa la quota maturata nell’anno.

La rivalutazione viene effettuata applicando:

  • un tasso fisso dell’1,5%;
  • un tasso pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.


Rivalutazione = TFR accantonato negli anni precedenti x (1,5 + 75% incremento indice ISTAT)

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

La rivalutazione del TFR è soggetta all’ imposta sostitutiva pari all’11%. Tale imposta viene pagata dal datore di lavoro in acconto entro il 16/12 di ogni anno e a saldo entro il 16/02 dell’anno successivo. Anche se versata dal datore di lavoro, l’imposta, di fatto, grava sul lavoratore. Anche questa imposta viene decurtata dal TFR.

Facciamo un esempio per vedere come calcolare la quota di accantonamento al fondo TFR.


Esempio.
Retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell’anno: 1.485.000 euro
Incremento dell’indice ISTAT: 5%
Fondo TFR preesistente: 380.000

Si ipotizza, per semplicità, che l’imponibile previdenziale dell’anno sia pari alle retribuzioni lorde dello stesso.

Ecco i calcoli da effettuare.


Calcolo quota accantonamento TFR

(1) Il valore 5,25 è stato così determinato: coefficiente fisso 1,5% + 75% indice istat 5% = 1,5 + 3,75 = 5,25%

 
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