TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E TASSAZIONE SEPARATA

COME VIENE TASSATO IL TFR

Aggiornato al 19.06.2023

NOZIONE DI TRF E RAGIONI DELLA TASSAZIONE SEPARATA

Il Trattamento di fine rapporto (TFR) è un provento che viene percepito dal lavoratore nel momento in cui si ha la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro.

Il TFR matura mese per mese durante tutta la durata del rapporto di lavoro raggiungendo, nel caso in cui il dipendente rimanga per lungo tempo in una stessa azienda, importi molto elevati. L'applicazione delle regole ordinarie di tassazione di tale reddito sarebbe estremamente onerosa per il lavoratare e, per questo motivo, esso viene assoggettato a tassazione separata.



SOMME MATURATE DAL LAVORATORE

A stabilire quali sono le somme maturate a favore del lavoratore a titolo di TFR è il Codice civile, nell'art.2120.

Tale articolo prevede che il "trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5."

Inoltre, lo stesso articolo, prevede che tale "trattamento, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente".



RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEL TFR

La tassazione del TFR ha subito modifiche in seguito all'introduzione del D.Lgs.47/2000 con effetto a partire dal 1° gennaio 2001.

Pertanto, a partire da tale data, ai fini della tassazione del TFR, occorre scindere tra:

  • il TFR maturato;
  • la rivalutazione annua.

Quest'ultima parte è soggette ad un'imposta sostitutiva. La misura di tale imposta era originariamente dell'11%, mentre dal 1° gennaio 2015 è passata al 17%.

L'imposta sostitutiva viene calcolata annualmente e versata dal sostituto d'imposta.


CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile da assoggettare a tassazione separata, nel caso di un rapporto di lavoro iniziato prima del 1° gennaio 2001, viene determinata dividendo il TFR in due parti:

  • la prima maturata fino al 31/12/2000;
  • la seconda maturata a partire dall'01/01/2001.

Sulla prima parte viene applicato l'abbattimento di 309,87 euro per il numero di anni di formazione di tale parte del TFR.

Nell'ipotesi di rapporti di lavoro con numero di ore inferiore rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo la deduzione da applicare deve essere ridotta.

La seconda parte del TFR viene, invece, ridotta delle quote trasferite alla previdenza complementare e della rivalutazione tassata separatamente mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva.


CALCOLO DELL'ALIQUOTA DA APPLICARE

Per calcolare l'imposta dovuta sul TFR occorre determinare l'aliquota da applicare. A tal fine:

  • si calcola il TFR complessivo;
  • si sottrae da esso la parte maturata a partire dal 1° gennaio 2001 relativa alla rivalutazione annuale, la quale è già stata tassata con applicazione dell'imposta sostitutiva;
  • si divide il TFR complessivo, depurato della parte relativa alla rivalutazione annua maturata a partire dal 2001, per il numero di anni di durata del rapporto di lavoro. Nel calcolo si tiene conto anche delle frazioni di anno. Nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, al denominatore si pone il valore 1 (C.M. 78/E/2001);
  • si moltiplica il risultato ottenuto per 12 mesi in modo da determinare il reddito annuale di riferimento;
  • si calcola l'aliquota IRPEF media (come si è visto in Tassazione separata: nozione e caratteristiche).

Nel calcolare l'aliquota media si deve tenere conto degli scaglioni di reddito vigenti nell'anno in cui matura il diritto alla percezione del TFR, in altre parole si deve far riferimento agli scaglioni applicabili nel giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.


ALIQUOTA DA APPLICARE PER LA TASSAZIONE DEL TFR

Nel calcolare l'imposta sostitutiva sul TFR si applica l'aliquota media calcolata sul reddito complessivo del lavoratore relativo ai 5 anni precedenti a quello in cui sorge il diritto alla percezione del TFR.


CALCOLO DELL'IMPOSTA LORDA

L'imposta dovuta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota IRPEF media.

Dall'imposta così determinata si sottraggono le detrazioni applicabili.



DETRAZIONI D'IMPOSTA APPLICABILI

Sulle somme, il cui diritto alla percezione sorge a partire dall'01.04.2008 si applicano due detrazioni di imposta: la prima detrazione (art.2, co.514, L.244/2007) varia al variare del reddito di riferimento, mentre la seconda detrazione si applica solamente nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni.



DETRAZIONI COMMISURATE AL REDDITO DI RIFERIMENTO

La detrazione d'imposta commisurata al reddito di riferimento è pari a:

  • 70 euro nell'ipotesi in cui il reddito di riferimento non superi i 7.500 euro;
  • 50 euro se il reddito di riferimento supera i 7.500 euro, ma non i 28.000 euro. La detrazione va aumentata del prodotto tra 20 euro e il risultato del rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, ovvero:

    20 x (28.000 - reddito di riferimento)/ (20.500)

  • 50 euro nell'ipotesi in cui il reddito di riferimento superi i 28.000 euro ma non i 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte data dal rapporto tra 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 2.000 euro, ovvero:

    50 x (30.000 - reddito di riferimento)/ (2.000)


Se tali rapporti sono pari a zero, il risultato per il calcolo viene preso con le prime quattro cifre decimali.

La riduzione di cui sopra è riconosciuta dal datore di lavoro sostituto d'imposta nei limiti di una sola cessazione del rapporto di lavoro per ogni periodo d'imposta. A tal fine il lavoratore dipendente deve attestare per iscritto, su richiesta del sostituto di imposta, che non abbiamo beneficiato della stessa detrazione nel medesimo periodo d'imposta relativamente ad un altro rapporto di lavoro cessato.

Per le indennità di fine rapporto percepite da datori di lavoro non sostituti d'imposta, la riduzione viene calcolata in sede di dichiarazione dei redditi.



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DETRAZIONI PER RAPPORTI DI LAVORO DETERMINATO

La seconda detrazione d'imposta è prevista esclusivamente nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 2 anni. Essa è pari a 61,97 euro per anno (art.19, c.1-ter, DPR 917/1986).

Per i periodi inferiori ad un anno l'importo della detrazione è rapportato a mese.

La detrazione spetta anche nel caso in cui, in seguito alla sospensione del rapporto di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, il rapporto viene prolungato oltre il biennio qualora la durata effettiva dello stesso è pari o inferiore al biennio.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si svolge per un numero di ore inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la detrazione deve essere proporzionalmente ridotta.

La detrazione, invece, non spetta nel caso di trattamento di fine rapporto liquidato alla cessazione di rapporti di lavoro che, seppure erano inizialmente sorti come contratti a tempo determinato, sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato senza che sia stato liquidato il relativo TFR.



RILIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Al momento del pagamento del TFR da parte del sostituto d'imposta, quest'ultimo è tenuto ad applicare una ritenuta a titolo di acconto pari al 20%.

Gli uffici finanziari provvedono, successivamente alla riliquidazione dell'imposta calcolando l'aliquota media di cui sopra in base al reddito complessivo effettivamente percepito dal lavoratore nei 5 anni precedenti.

La riliquidazione da parte degli uffici finanziari riguarda:

  • il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001;
  • le altre indennità connesse o meno alla cessazione del rapporto di lavoro, ma commisurate dalla durata del rapporto di lavoro;
  • le indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, come ad esempio gli incentivi all'esodo e le indennità di preavviso, nella stessa proporzione del trattamento di fine rapporto da liquidare.

L'Agenzia delle Entrate andrà ad applicare la tassazione ordinaria, se più conveniente per il contribuente, oppure in caso contrario applicherà la tassazione separata.

La riliquidazione deve essere effettuata dagli uffici finanziari entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla dichiarazione modello 770 del datore di lavoro.

L'imposta di importo fino a 100 euro non viene riscossa dall'Amministrazione finanziaria, nè rimborsata.


ANTICIPAZIONI SU TFR

L'imposta si applica secondo le modalità previste per il TFR anche nel caso di anticipazioni ed acconti del TFR.

E' consentito calcolare il reddito di riferimento utilizzando il TFR maturato fino al 31.12 dell'anno precedente alla data di richiesta dell'anticipazione.

Non sono considerate anticipazioni le quote di TFR destinate a forme previdenziali complementari.


INDENNITA' EQUIPOLLENTI

Sono equiparate al TFR le indennità percepite dai dipendenti del settore pubblico commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente.

La riduzione va rapportata a mese e all'orario di lavoro effettivamente svolto.

Le indennità costituite anche con contributi a carico dei lavoratori sono ridotte in misura proporzionalmente corrispondente a tali trattenute.


ALTRE INDENNITA'

Le altre indennità, anche se erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, sono imponibili per intero e sono tassate con l'aliquota applicabile alle indennità di fine rapporto.


 
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