CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: TASSAZIONE DEGLI IMPORTI SUPERIORI AD 1 MILIONE DI EURO

COME VENGONO TASSATI GLI IMPORTI SUPERIORI AD 1 MILIONE DI EURO NEL CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Aggiornato al 19.06.2023

INDENNITA' SUPERIORI AD 1 MILIONE DI EURO

La parte delle indennità e dei compensi, legati alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, che eccede l'importo di 1 milione di euro è soggetta a tassazione ordinaria anziché a tassazione separata. La regola vale sia nel caso in cui tali importi sono erogati in denaro che nel caso in cui vengano erogati in natura (art. 24, c.31, D.L.201/2011).

La disposizione in esame si applica alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a partire dall'01.01.2011.


Esempio:
TFR: 1.200.000 euro
1.000.000 euro soggetti a tassazione separata
200.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto e sono, pertanto, assoggettati a tassazione ordinaria.


La materia è disciplinata dall'art.24, c.31, del DL 201/2011 con le modificazioni apportate dalla L214/2011. Importanti chiarimenti sono contenuti anche nella CM 3/E/2012.


SOGGETTI INTERESSATI

La tassazione ordinaria degli importi superiori a 1 milione di euro riguarda i soggetti passivi IRPEF, sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, i quali hanno maturato il diritto a percepire le indennità e i compensi a partire dall'01.01.2011.

Per quanto concerne i soggetti non residenti, i redditi in esame, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, nel caso in cui essi siano corrisposti:

  • dallo Stato;
  • da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

In ogni caso si applicano le vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

La norma si applica anche:

  • nel caso di indennità e altre somme percepite per la risoluzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • nel caso di indennità e compensi (comprese le stock option) percepiti per la cessazione delle funzioni di amministratori di società.


REDDITI INCLUSI NELLA TASSAZIONE ORDINARIA

I redditi ai quali si applica la regola sopra vista sono:

  • trattamento di fine rapporto;
  • indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente;
  • indennità e somme percepite una-tantum relativamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il superemento del limite di 1 milione di euro, al fine dell'applicazione della tassazione ordinaria sulla parte eccedente tale importo, va determinato tenendo conto di tutti i redditi sopra detti.

Esempio:
TFR: 1.000.000
indennità equipollenti: 1.000

Il limite di 1 milione di euro viene complessivamente superato.

La verifica del superamento del limite va fatta considerando le indennità erogate al lordo delle riduzioni e deduzioni previste dalle disposizioni in materia di tassazione separata TFR.


REDDITI PRIORITARIAMENTE ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA

Ai fini del calcolo delle imposte dovute è importante stabilire quali redditi debbano essere prioritariamente assoggettati a tassazione ordinaria al superamento del limite di 1 milione di euro. Ciò è dovuto al fatto che le regole da applicarsi per la tassazione separata variano al variare sia del tipo di reddito assoggettato a tassazione che dell'anno di maturazione dello stesso.

L'ordine con il quale i redditi vanno a confluire nel reddito complessivo, per la tassazione ordinaria, è il seguente:

  • altre indennità e somme, comprese quelle non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, a partire da quelle maturate più di recente;
  • TFR e indennità equipollenti, a partire da quelle maturate più di recente.

Esempio:
TFR erogato 900.000 euro di cui 300.000 maturati fino al 31.12.2000, mentre i restanti 600.000 sono maturati successivamente a tale data. Questi 600.000 euro, comprendono 100.000 euro di rivalutazioni già al netto della relativa imposta sostitutiva.
Incentivo all'esodo 400.000 di cui, ai fini della tassazione, 100.000 si considerano maturati fino al 31.12.2000, mentre i restanti 300.000 si considerano maturati successivamente a tale data.

Complessivamente il dipendente percepisce 1.300.000 superando così il limite per la tassazione separata. I 300.000 euro che andranno a confluire nel reddito complessivo del dipendente e saranno assoggettati a tassazione ordinaria si considerano quelli dell'incentivo all'esodo maturati dopo il 31.12.2000.


Altro esempio:
TFR complessivamente erogato 1.200.000 euro di cui 900.000 maturati fino al 31.12.2000 e 300.000 maturati successivamente: questi 300.000 comprendono 100.000 euro di rivalutazioni già al netto della relativa imposta sostitutiva.
I 200.000 euro che confluiranno nel reddito complessivo sono quelli maturati dopo il 31.12.2000.


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SOMME EROGATE IN DIFFERENTI PERIODO D'IMPOSTA

Nel caso in cui al dipendente vengano erogate altre indennità e somme e, solamente in un successivo periodo di imposta il TFR, la tassazione ordinaria deve essere applicata a partire dal periodo di imposta in cui le indennità complessivamente erogate superano l'importo di euro 1.000.000.

Esempio
indennità erogata nel periodo d'imposta x: 500.000 euro
TFR erogato nel periodo d'imposta x+ 1: 700.000 euro
a partire dal periodo d'imposta x+1 va applica la tassazione ordinaria dell'importo di 200.000 euro.

In questa ipotesi il sostituto d'imposta, nell'effettuare le ritenute d'acconto, deve ricostruire l'intera posizione del sostituito considerando l'importo assoggettato a tassazione separata formato in precedenza dal TFR.


TASSAZIONE ORDINARIA

Le regole sopra esposte non modificano la natura delle somme percepite dal dipendente. Conseguenza di tutto ciò è che le regole per la determinazione dell'imponibile di tali somme non mutano neppure per la parte di esse soggetta a tassazione ordinaria.

Di conseguenza, l'imponibile che concorre a formare il reddito complessivo, quale reddito di lavoro dipendente, è determinato:

  • per il TFR, al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87, per gli importi maturati fino al 2000;
  • per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa.

In entrambi i casi le riduzioni e gli abbattimenti forfetari devono essere ripartiti proporzionalmente tra la quota delle indennità da assoggettare a tassazione separata e quella da assoggettare a tassazione ordinaria.


Esempio:
TFR erogato 1.400.000 euro di cui 1.200.000 maturati dopo il 31.12.2000. Tale importo comprende 100.000 euro a titolo di rivalutazione già al netto della relativa imposta sostitutiva. L'importo da assoggettare a tassazione ordinaria è pari a euro 400.000, da considerare riferibile all'importo maturato a partire dal 2001.
L'importo delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva, pari a 200.000 euro e riferibili proporzionalmente all'importo del TFR maturato a partire dal 2001 da assoggettare a tassazione ordinaria deve essere determinato con la seguente proporzione:

1.200.000 : 200.000 = 400.000 : x
x = (200.000
x 400.000) / 1.200.000 = 66.667

Il TFR imponibile, che concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di lavoro dipendente, è pari a euro 333.333 euro (400.000 - 66.667).


SOGGETTI ESCLUSI

La norma non viene applicata nel caso in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi del dipendente o del collaboratore deceduto: in questi casi si applica sempre la tassazione separata. Questa va applicata con le modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state assoggettate a tassazione separata in capo al de cuius per il loro intero ammontare.


 
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