NON IDONEI ALLA MANSIONE

Cosa accade nel caso di giudizio di inidoneità assoluta alla mansione espresso dal medico compente

del Dott. Cristiano Ravalli
Aggiornato al 11.10.2007

Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente può essere di idoneità, di inidoneità parziale o temporanea o totale ad una specifica mansione (art. 17, comma 3 del Decr. Leg.vo 626/94.

Nel caso di non idoneità assoluta alla mansione svolta dal lavoratore cominciano i problemi.

Il datore di lavoro valuterà se esistono all’interno della sua azienda mansioni che il lavoratore sia, fisicamente e intellettivamente, in grado di svolgere e qualora non esistessero è nella facoltà di interrompere il rapporto di lavoro. Il problema sorge per le aziende di piccole dimensioni ove è veramente difficile ricollocare il lavoratore. Allo stato attuale della normativa non esiste alcuna tutela per questi lavoratori che si trovano privati del posto di lavoro.

Esiste sicuramente la possibilità di esercitare il diritto del ricorso al giudizio di idoneità qualora si ritenga che il medico competente abbia espresso il giudizio di inidoneità con eccessivo “zelo”.

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Essi hanno 30 giorni per presentare ricorso ai servizi di prevenzione della asl di competenza territoriale della azienda (art. 17, comma 4 del Decr. Leg.vo 626/94).

Per questi lavoratori, nel caso subissero un licenziamento, ci sono seri problemi in quanto possono certamente inoltrare la richiesta di invalidità civile ma non è detto che la patologia di cui sono portatori sia invalidante o sufficientemente invalidante. L’idoneità tiene conto della specifica mansione svolta, l’invalidità tiene conto delle residue capacità al lavoro in senso generico. Così come ci sono invalidi al 100% che hanno idoneità piena a svolgere una specifica mansione con la quale la loro patologia non interferisce, può realizzarsi la possibilità di un soggetto non idoneo ad una specifica mansione ma “valido” al 100%.

Solo nel passato il legislatore ha provveduto a riconoscere una rendita di passaggio per i lavoratori affetti da silicosi o asbestosi: una rendita temporanea, in attesa che il lavoratore malato trovi un altro lavoro, erogata dall’Inail.

Nei vari tentativi di realizzazione del testo unico in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ci fu una bozza in cui si proponeva un fondo sociale proprio per i lavoratori non idonei. Nella vicina Svizzera l’istituto assicuratore prevede una rendita per i non idonei e, in alcuni casi, un programma di formazione professionale per imparare un nuovo mestiere. C’è da sperare che l’ennesimo tentativo di realizzazione del testo unico tenga conto di questi lavoratori che oltre alla malattia devono affrontare anche un licenziamento. E’ un problema di rilevanza sociale e proprio per questo motivo non si può chiedere ad una azienda di farsi socialmente carico di questi lavoratori.

 
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