DELIBERA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI
COME VIENE DECISA LA MISURA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Il Codice Civile stabilisce i criteri di determinazione dei compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali nell’art.2389.
L’articolo in esame prevede che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo
- sono stabiliti all’atto della loro nomina o dall’assemblea;
- possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità di quanto previsto dallo statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
ONEROSITA’ DELLA CARICA
La misura del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo è stabilita:
- all’atto della loro nomina;
- dall’assemblea (art.2389, c.1, Codice civile).
La carica di amministratore in una società di capitali si presume svolta a titolo oneroso pertanto, se l’atto costitutivo della società o le successive delibere assembleari non stabiliscono la misura del compenso spettante all’amministratore, egli ha comunque il diritto ha richiedere all’assemblea una remunerazione per l’attività svolta tenuto conto:
- delle proprie funzioni;
- delle responsabilità attribuitegli.
Ne consegue che, in caso di mancata determinazione del compenso spettante agli amministratori da parte della società, come anche nel caso di una determinazione insufficiente, l’amministratore può ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di ottenere la liquidazione giudiziale.
Il compenso spetta agli amministratori anche nel caso in cui essi abbiano delegato parte delle loro funzioni ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo.
RINUNCIA AL COMPENSO
Pur essendo il rapporto tra società ed amministratori a titolo oneroso, l’onerosità è un elemento naturale di esso, ma non essenziale. Di conseguenza l’atto costitutivo della società può prevedere che la carica di amministratore sia svolta senza alcun compenso.
Se la gratuita della carica di amministratore non è prevista nell’atto costitutivo o nello statuto, può essere stabilita con delibera dell’assemblea o del consiglio di amministrazione e deve essere espressamente approvata dall’amministratore (Tribunale Milano 29.12.2012 n.14848).
L’amministratore stesso può rinunciare a percepire il compenso a lui spettante. La rinuncia può essere anche tacita (Corte di Cassazione 1/3/1973 n.561). La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore potrà avvenire sia al momento della sua nomina che successivamente.
Esempio: l’amministratore che accetta l’incarico in una società nel cui statuto è prevista la gratuità della carica di amministratore rinuncia al compenso.
L’approvazione di un bilancio nel quale non è previsto il compenso agli amministratori non costituisce rinuncia implicita al compenso, ciò anche nel caso in cui lo stesso amministratore abbia concorso all’approvazione del bilancio con il proprio voto (Tribunale Lucca 18.01.1989).
La manca richiesta, da parte dell’amministratore, della liquidazione del compenso durante lo svolgimento del rapporto di amministrazione, e la sua richiesta solamente al momento della cessazione del rapporto, non costituisce una rinuncia tacita (Cassazione 24.9.2007 n.19697).
DELIBERA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Secondo quanto disposto dall’art.2389 del Codice civile i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.
L’art.2364, nel fissare le competenze dell’assemblea ordinaria, stabilisce che nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto.
Dalla lettura delle due norme si evince che, il compenso spettante agli amministratori può essere stabilito:
- nell’atto costitutivo o nello statuto;
oppure
- al momento della nomina o in un momento successivo. In questo caso la determinazione del compenso è compito dell’ assemblea ordinaria.
E’ evidente, quindi, che se la misura del compenso è fissata nell’atto costitutivo o nello statuto, l’assemblea ordinaria non può andare a modificare tale previsione, ma sarà invece necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria che modifichi l’atto costitutivo o lo statuto.
Quando l’atto costitutivo o lo statuto non prevede nulla in merito, spetta all’assemblea ordinaria fissare la misura del compenso spettante agli amministratori. Essa potrà farlo:
- al momento della nomina degli amministratori;
- durante l’esercizio della loro carica;
- dopo la cessazione della carica.
Qualora il compenso degli amministratori sia determinato dall’assemblea che provvede alla loro nomina, non è necessario che tra i punti all’ordine del giorno vi sia la determinazione del loro compenso poiché si tratta di una decisione consequenziale ed accessoria rispetto alla nomina.
Invece, in tutti i casi nei quali la determinazione del compenso spettante agli amministratori sia fatta in un momento successivo rispetto alla loro nomina, è necessario che tale argomento sia espressamente inserito nell’ordine del giorno al momento della convocazione dell’assemblea, non potendo rientrare nella generica voce "varie ed eventuali" (Tribunale Milano 29/04/1985).
L’ approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’assemblea ordinaria, nel quale sia inserita una posta relativa al compenso spettante all’amministratore per la sua carica, non può considerarsi una implicita approvazione della misura di tale compenso. L’art.2364 del Codice civile, infatti, prevede che la delibera di approvazione del bilancio (prevista al numero 1) e la delibera di determinazione dei compensi spettanti agli amministratori (prevista al numero 3) hanno oggetti diversi e distinti. Quindi, la delibera che approva il bilancio non approva, implicitamente, anche il compenso spettante agli amministratori (Cassazione 29.08.2008 n.21933).
Il compenso agli amministratori non può essere corrisposto in base ad un accordo orale tra amministratore e socio di maggioranza (Tribunali Bari 22/04/2010 n.1394).
ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA
Il compenso spettante agli amministratori è fissato con delibera dell’assemblea ordinaria (quando non è previsto nell’atto costitutivo o nello statuto). A tale assemblea possono partecipare tutti gli aventi diritto, inclusi eventuali soci-amministratori.
Il socio-amministratore può partecipare al voto in quanto, non necessariamente vi è un conflitto di interessi con la società.
Se la delibera dell’assemblea è assunta con il
voto determinate
del socio-amministratore, essa è
annullabile
solamente a condizione che:
- il compenso stabilito non è ragionevole;
- ed è tale da poter provocare danno alla società (Tribunale Milano 18.10.2011 n.12373).
Una sproporzione tra il compenso fissato e l’attività svolta dall’amministratore fa presumere che vi sia anche un danno, per lo meno potenziale, per la società.
L’onere della prova è a carico di colui che chiede l’annullamento della delibera per la fissazione del compenso.
La delibera che approva un compenso irragionevole può essere impugnata per abuso di potere della maggioranza sia nel caso in cui sia stata adottata con il voto del socio-amministratore che in caso contrario.
CORRESPONSIONE DEL COMPENSO
Il compenso spettante agli amministratori è, in genere, corrisposto dalla società amministrata. Tuttavia è possibile che esso venga corrisposto da un terzo, come nel caso in cui viene pagato dalla società controllante. In questa ipotesi è necessario che l’amministratore conservi una posizione di indipendenza rispetto a tale soggetto.
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