DEDUCIBILITA' DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI

QUALI SONO LE CONDIZIONI AFFINCHÉ I COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI SIANO DEDUCIBILI

Aggiornato al 03.05.2019

Affinché i compensi spettanti agli amministratori delle società siano fiscalmente deducibili è necessario che essi presentino i requisiti della certezza e dell’inerenza secondo quanto dispone l’art.109 del TUIR.

Di conseguenza, affinché i compensi agli amministratori siano deducibili è necessario che essi siano previsti nello statuto o, in mancanza, è necessaria una specifica delibera dell’assemblea che ne determini l’ammontare.

La semplice delibera di approvazione del bilancio, anche nel caso in cui in tale documento siano compresi i compensi spettanti agli amministratori, non è sufficiente, a meno che l’assemblea, convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori (sentenza Cassazione 29/08/2008 n.21933).

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La mancanza di una delibera di determinazione del compenso degli amministratori non permette di considerare il costo sostenuto dotato del requisito di oggettiva determinabilità richiesto dall’art.109 del TUIR.

Inoltre, il compenso spettante agli amministratori deve risultare congruo: l’Amministrazione finanziaria potrà valutare tale congruità anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o di vizi negli atti giuridici dell’impresa e disconoscere in parte un costo considerato sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’attività (Cassazione 9497/2008).

Sarà compito della società dimostrare la congruità dei compensi spettanti agli amministratori (Cassazione 4554/2010, 26480/2010, 9036/2013, 3243/2013).

Per quanto riguarda la deducibilità dei compensi spettanti all’amministratore, che è al contempo anche socio unico di una Srl, occorre rilevare che alcune sentenze della Cassazione (Cassazione 13.11.2006 n.24188, Cassazione 21155/2005, Cassazione 03.08.2010 n.18702) affermano l’indeducibilità di tali costi ai sensi dell’art.60 del TUIR in quanto l’amministratore sarebbe assimilabile all’imprenditore individuale dato che, in relazione all’attività gestoria, non esiste una volontà imprenditoriale separata da quella della società e, come è noto, l’art.60 del TUIR afferma che non sono ammessi in deduzione i compensi per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore.

Parte della dottrina non concorda con tale tesi poiché l’art.95 del TUIR, al comma 5, stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società e degli enti di cui all’art.73, comma 1, sono deducibili e dato che, l’art.73, comma 1, comprende anche le società a responsabilità limitata.

 
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