OBBLIGAZIONI E SRL

L'EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO PREVISTA DALL'ART.2483 DEL CODICE CIVILE

Aggiornato al 13.02.2023

Come è noto le obbligazioni sono titoli di credito emessi da una società. Il possessore del titolo di credito ha diritto alla restituzione del capitale alla scadenza e al pagamento di un interesse.

L’emissione di un prestito obbligazionario come forma di finanziamento è tipica delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni, alle quali le norme giuridiche, hanno sempre riconosciuto la possibilità di emettere tale tipo di titoli.

Tuttavia, la riforma del diritto societario ha esteso anche alle società a responsabilità limita la possibilità di ricorrere a tale forma di finanziamento prima preclusa. Infatti, l’articolo 2483 del Codice civile, recita espressamente:


se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.
".



Innanzitutto va fatta una precisazione: mentre tutte le S.p.a e le S.a.p.a. possono emettere prestiti obbligazionari, tale possibilità è riconosciuta alle Srl solamente se ciò è espressamente previsto dall’atto costitutivo.


Nelle Spa e nelle Sapa l’emissione dei prestiti obbligazionari convertibili avviane a seguito di una deliberazione dell’assemblea straordinaria. Tuttavia lo statuto può delegare tale facoltà agli amministratori a condizione che la delega sia sempre limitata ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese.

Invece, per quanto riguarda l’emissione delle obbligazioni ordinarie, essa compete normalmente agli amministratori, a meno che lo statuto non preveda diversamente.

Nelle Srl, la decisione di emettere il prestito potrà competere agli amministratori della società o all’assemblea dei soci, a seconda di quanto stabilito nell’atto costitutivo e in base al quorum in esso fissato.


Una profonda differenza esiste tra le obbligazioni emesse dalle Spa e dalle Sapa rispetto a quelle emesse dalla Srl, per ciò che concerne i sottoscrittori di tali titoli.

Mentre nelle Spa e nelle Sapa, il legislatore non stabilisce delle particolari categorie di soggetti che possono sottoscrivere le obbligazioni e, pertanto, esse possono essere sottoscritte da banche, da altri investitori professionali, ma anche da risparmiatori privati, le obbligazioni delle Srl possono essere sottoscritte solamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali: è il caso, ad esempio, delle banche. Tali soggetti possono, dopo la sottoscrizione iniziale, trasferire i titoli di debito sia a favore di altri investitori professionali, che a favore dei soci della società emittente, oppure a favore di risparmiatori privati. In quest’ultimo caso, però, essi rispondono della solvibilità della società emittente. E’ evidente come la norma voglia tutelare quest’ultima categoria di soggetti.


Esaminiamo ora qual è il limite massimo di obbligazioni che può essere emesso.

Per le Spa e le Sapa l'art. 2412 del Codice civile stabilisce che la società può emettere obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere superato se:

  • le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;
  • l’emissione di obbligazioni è garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi;
  • l’emissione delle obbligazioni è effettuata da società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.

Inoltre, quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per un importo superiore a quanto previsto dalla legge.

Nelle Srl, invece, il legislatore non ha fissato un limite quantitativo massimo per l’emissione dei titoli di debito.

Chiaramente un limite potrebbe essere previsto nell’atto costitutivo, ma non necessariamente esso dovrà essere quello previsto dal legislatore per le altre società di capitali.


La tutela degli interessi comuni degli obbligazioni è attribuita, nelle Spa e nelle Sapa, all’assemblea degli obbligazioni (art.2415 Codice civile) a cui spettano dei compiti ben precisi: la nomina e la revoca del rappresentante comune, le delibere relative alle modificazioni delle condizioni del prestito, le proposte di amministrazione controllata e di concordato della società, la costituzione di un fondo per le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi e il relativo rendiconto, altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.

La costituzione di tale organo non è prevista, invece, nelle Srl. Tuttavia il legislatore non ha neppure espressamente escluso tale possibilità. Questo significa che saranno gli obbligazionisti stessi a decidere se costituire tale organo o meno.


Di seguito riportiamo una serie di tabelle nelle quali sintetizziamo le principali differenze tra obbligazioni emesse da Spa e Sapa e titoli di debito emessi da Srl.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

ORGANO COMPETENTE ALL'EMISSIONE

S.p.A. e S.a.p.A. S.r.l.
Obbligazioni convertibili: assemblea straordinaria

Lo statuto può delegare tale compito agli amministratori

Obbligazioni ordinarie: amministratori

Lo statuto può prevedere diversamente

Amministratori o assemblea a seconda di quanto prevede l'atto costitutivo



SOTTOSCRITTORI DEI TITOLI

S.p.A. e S.a.p.A. S.r.l.
Chiunque Prima sottoscrizione: solo investitori professionali



LIMITE ALL'EMISSIONE

S.p.A. e S.a.p.A. S.r.l.
Somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale, delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato Nessun limite



ORGANO RAPPRESENTATIVO DEGLI INTERESSI COMUNI

S.p.A. e S.a.p.A. S.r.l.
Assemblea degli obbligazionisti Nessun organo obbligatoriamente previsto dal Codice civile


 
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