SRL SEMPLIFICATA
ATTO COSTITUTIVO INTEGRABILE
La Società a responsabilità limitata semplificata è stata introdotta dal DL. 1/2012.
Essa può essere costituita da 1 o più persone fisiche con un capitale sociale da 1 euro a 9.999,99 euro. (Fino al 26/06/2013 era necessario che i soci avessere un’età inferiore a 35 anni. Tale requisito è stato successivamente soppresso)
Caratteristica essenziale di questo tipo di società è che l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità di un modello standard tipizzato.
La redazione dell’atto costitutivo non comporta il pagamento degli oneri notarili, dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Un dubbio, sorto sin da subito, riguarda la possibilità o meno di poter apportare modifiche ed integrazioni al modello standard.
In un primo momento il Ministero dello Sviluppo Economico ha sostenuto che l’atto costitutivo delle Srl semplificate non fosse modificabile con la conseguenza che, volendo apportare modifiche o integrazioni è necessario scegliere un’altra forma societaria. Ciò sarebbe motivato anche dall’assenza di oneri notarili che si può giustificare solo adottando un modello tipico che richiede un modesto lavoro di redazione.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha, però, voluto acquisire anche il parere del Ministero della giustizia.
Quest’ultimo, con la nota prot. n.43644 del 10/12/2012 si è espresso in maniera diametralmente opposta ritenendo che il modello standard non rappresenta un modello vincolante.
Il parere del Ministero della giustizia è che il modello standard contiene le clausole minime essenziali per le Srl semplificate, ma le parti possono derogare a tale schema tipico mediante pattuizione di un diverso contenuto in tutte le ipotesi in cui la normativa del codice consente una deroga negoziale.
Srl semplificata e Srl a capitale ridotto
Atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata
Srl unipersonale
Capitale sociale minimo
Obbligazioni e Srl