PLURALITA' DEI SOCI

TERMINE PER LA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI

Aggiornato al 07.06.2008

Ipotizziamo il caso di una società in nome collettivo costituita da 2 soci.

Cosa accade nell’ipotesi in cui uno dei due soci muore?

Le società sono imprese collettive che vengono costituite mediante la stipula di un contratto, detto contratto di società o anche atto costitutivo.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.

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Il contratto di società è, dunque, un contratto plurilaterale, anche se il nostro ordinamento giuridico ammette, in alcuni casi, la possibilità che la società si costituisca con atto unilaterale da parte di una sola persona. E’ il caso, ad esempio, della costituzione della società unipersonale per azioni o a responsabilità limitata.

Le società in nome collettivo sono società di persone la cui costituzione presuppone sempre la presenza di due o più soci.

La sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci può costituire causa di scioglimento della società.

La sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci costituisce causa di scioglimento della società, se essa non viene ricostituita entro il termine di sei mesi.

Pertanto nel caso prospettato, di una snc con due soli soci, di cui uno decede, per evitare lo scioglimento della società è necessario che la pluralità dei soci venga ricostituita entro 6 mesi dalla morte del socio (art.2272 del Codice civile).

 
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