LIMITI PER L'ESONERO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO
COME SI ESEGUE IL CALCOLO PER VERIFICARE SE LA SOCIETA' E' ESONERATA O MENO DALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO
Non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo le società che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
- attivo netto degli Stati Patrimoniali – 25.000.000 euro;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – 50.000.000 euro;
- dipendenti medi occupati nell’esercizio – 250.
Questi sono i nuovi limiti stabili dal D.Lgs.n.125/2024 entrato in vigore il 25.09.2024.
Vediamo come vanno calcolati questi limiti.
Innanzitutto il
totale dei ricavi
si deve riferire al totale dei soli
ricavi delle vendite e delle prestazioni
di servizi.
Il
totale degli attivi degli stati patrimoniali
e dei
ricavi delle vendite delle prestazioni
deve essere calcolato con riferimento ai
valori lordi
risultanti dai bilanci, compreso quello della capogruppo. Ai fini del calcolo non è necessario effettuare le
operazioni di consolidamento.
Il questo modo la società controllante non deve effettuare le operazioni di consolidamento se poi non dovesse risultare soggetta
alla redazione del bilancio consolidato.
Ai fini dei suddetti calcoli non è richiesto che i bilanci siano redatti secondo principi contabili uniformi.
Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio.
Va osservato che l’esonero scatta solamente se
due dei limiti
non vengono superati per
2 esercizi consecutivi.
Di conseguenza, un solo esercizio nel quale non vengano superati tali limiti non è sufficiente perché si applichi l’esonero. Pertanto, i gruppi di nuova costituzione sono tenuti sempre, il primo anno di formazione del gruppo, a redigere il bilancio consolidato a prescindere dalle proprie dimensioni.
Vediamo, attraverso un esempio, quando occorre procedere a redigere il bilancio consolidato di gruppo.
Esempio:
Si ipotizzi che un gruppo si trovi nella seguente situazione
Anno x – anno di costituzione – non vengono superati due dei fissati dalla legge.
Anno x + 1 – non vengono superati due dei fissati dalla legge.
Anno x + 2 – vengono superati due dei fissati dalla legge.
Vediamo come comportarsi con il bilancio consolidato di gruppo.
Anno | Superamento di due dei limiti | Obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo |
---|---|---|
x | Costituzione Superamento dei limiti: No |
Sussiste sempre l'obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo |
x+1 | Superamento dei limiti: No | Non sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo non essendo superati due dei limiti per il secondo esercizio consecutivo |
x+2 | Superamento dei limiti: No | Non sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo |
x+3 | Superamento dei limiti: Si | Sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo |
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