DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

COME SCEGLIERE LA DATA ALLA QUALE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

di Carmine Giampietro
Aggiornato al 29.03.2011

Nella redazione del bilancio consolidato di gruppo è necessario che i valori da consolidare siano sufficientemente omogenei.

Uno dei problemi che si pone è quello della scelta della data di riferimento del bilancio consolidato.


A tale proposito potrebbero presentarsi due situazioni distinte:

  • tutte le imprese incluse nell’area di consolidamento chiudono il bilancio d’esercizio alla stessa data;
  • non tutte le imprese incluse nell’area di consolidamento chiudono il bilancio d’esercizio alla stessa data.

Chiaramente nella prima ipotesi non si pone alcun problema. Non è, infatti, necessario rendere omogenei i dati dei vari bilanci delle società del gruppo e la data di riferimento del bilancio consolidato di gruppo sarà quella alla quale sono chiusi tutti i bilanci delle imprese incluse nell’area di consolidamento.

Nella seconda ipotesi, invece, si dovrà scegliere quale sarà la data di riferimento del bilancio consolidato di gruppo.


La regola generale è che la data a cui riferire i valori del bilancio consolidato è quella di chiusura dei conti annuali della società capogruppo.

Tuttavia si possono scegliere anche altre due soluzioni:

  • fare riferimento alla data di chiusura dei conti annuali della maggioranza delle imprese del gruppo incluse nell’area di consolidamento;
  • fare riferimento alla data di chiusura dei conti annuali delle imprese più importanti del gruppo.


La scelta adottata (diversa dalla data di chiusura dell’esercizio della capogruppo) deve essere motivata nella Nota integrativa.


Immaginiamo, allora, che la maggior parte delle aziende che fanno parte del gruppo, incluse nell’area di consolidamento, chiudono l’esercizio ad una data diversa rispetto a quella della capogruppo.

Scegliere, in questo caso, come data di riferimento quella di chiusura dei conti annuali della maggioranza delle imprese del gruppo incluse nell’area di consolidamento permetterebbe di redigere un minor numero di bilanci annuali intermedi, necessari per poter procedere al consolidamento.


Esempio:
le società del gruppo, tutte incluse nell’area di consolidamento, sono tre:

  • la società Alfa, capogruppo, il cui esercizio va dal 01/10 al 30/09;
  • la società Beta il cui esercizio va dall’ 01/01 al 31/12;
  • la società Gamma il cui esercizio va dall’ 01/01 al 31/12.

Scegliendo, secondo la regola generale, come data di riferimento del bilancio consolidato il 30/09, per poter procedere al consolidamento sarebbe necessario predisporre un bilancio intermedio sia per la società Beta che per la società Gamma.
Può essere allora più conveniente scegliere come data di riferimento del bilancio consolidato il 31/12 e predisporre un bilancio intermedio per la sola capogruppo Alfa.


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Ogni volta che gli esercizi, delle società del gruppo facenti parte dell’area del consolidamento, non coincidono e occorre predisporre uno o più bilanci annuali intermedi occorrerà preparare uno o più conti economici annuali che corrispondono all’intero periodo di riferimento del bilancio consolidato.


Esempio:
Se il gruppo decide di predisporre il bilancio consolidato al 31/12, la capogruppo Alfa dovrà predisporre un bilancio annuale intermedio relativo al periodo 01/01 – 31/12.


Tale conto economico comprenderà, dunque, componenti di reddito relativi a due esercizi dell’impresa.

Ciò significa che l’impresa che dovrà predisporre tale bilancio intermedio si troverà a:

  • dover effettuare le scritture di assestamento ad una data anteriore rispetto alla naturale chiusura dell’esercizio;

    Esempio: la società Alfa, che chiude l’esercizio al 3098 dell’anno x+1, deve effettuare le scritture di assestamento al 31/12 dell’anno x;

  • dover adattare i conti dell’esercizio precedente per rapportarli alla frazione di anno relativa al bilancio consolidato.

    Esempio:
    la società Alfa, deve includere nel bilancio intermedio, i componenti di reddito di competenza del periodo 1/1 dell’anno x al 30/09 dell’anno x.



E’ evidente che tutto questo comporta una notevole mole di lavoro e il rischio di rendere poco attendibili i valori indicati nel bilancio intermedio e inclusi nel consolidato.

Per questa ragione l’inclusione nel bilancio consolidato di bilanci annuali intermedi che non coincidono col bilancio d’esercizio deve essere limitata ad alcune partecipate o alla controllante e non devono costituire una parte rilevante del gruppo.

Poiché si deve prevedere che i bilanci intermedi non siano approvati dalle rispettive assemblee è necessario che essi siano approvati dai rispettivi consigli di amministrazione.

La possibilità di redigere un bilancio consolidato ad una data diversa rispetto a quella di chiusura del bilancio della capogruppo non pregiudica la significatività del bilancio consolidato, in quanto esso rappresenta un documento informativo autonomo, Tuttavia rende impossibile il confronto con il bilancio d’esercizio della capogruppo.

Per tutte le ragioni appena viste è opportuno uniformare, il prima possibile, le date di chiusura dell’esercizio della capogruppo e delle principali società del gruppo.

 
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