AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO DI GRUPPO
COME STABILIRE QUAL E' L'AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO DI GRUPPO
Il processo di redazione del bilancio consolidato di gruppo ha inizio con la definizione dell’area di consolidamento, cioè con la scelta delle imprese del gruppo da considerare ai fini dell’integrazione.
Stabilire l’area di consolidamento significa definire un sotto-gruppo all’interno delle imprese facenti parte del gruppo aziendale, i cui bilanci verranno successivamente consolidati.
IMPRESE INCLUSE NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Secondo quanto dispone l’art.26 del d.Lgs.127/91 devono essere incluse nell’area di consolidamento le imprese sulle quali l’impresa controllante esercita:
- un controllo di diritto;
- un controllo di fatto.
Inoltre vanno comprese nell’area di consolidamento le società veicolo e le imprese a controllo congiunto.
Si parla di
controllo di diritto
quando l’impresa controllante ha:
- la disponibilità, diretta o indiretta della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria;
- il controllo autonomo della maggioranza dei diritti di voto derivante da accordi con altri soci (quali patti di sindacato, rinuncia al diritto di voto, ecc…).
Si parla di controllo di fatto quando l’impresa controllante ha:
- un’influenza dominante derivante dalla disponibilità, diretta o indiretta, di voti nell’assemblea ordinaria (quindi nei casi di minoranza qualificata);
- un’influenza dominante esercitata in virtù di un diritto derivante da un contratto o da una clausola statutaria.
Sono considerate società veicolo le società create appositamente o utilizzate al fine di realizzare operazioni nell’interesse di un’altra società anche se non sono formalmente controllate.
Infine, le
imprese a controllo congiunto
vanno incluse nell’area del consolidamento se:
- la partecipazione risulta qualificata (non meno del 20% dei voti o del 10% se la società è quotata in borsa);
- il controllo deve essere esercitato congiuntamente (nessuno dei due soci deve avere il dominio autonomamente).
IMPRESE ESCLUSE DALL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Secondo quanto dispone l’art.28 del d.Lgs.127/91 possono essere escluse dall’area di consolidamento le imprese controllate:
- la cui inclusione sarebbe irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo. La valutazione della non rilevanza va fatta sia con riferimento alla singola impresa che a tutte le imprese del gruppo considerate poco significative. Inoltre l’irrilevanza va valutata sia in termini quantitativi che qualitativi. In genere si ritiene che non possano essere considerate poco rilevanti le società quotate in borsa;
- nelle quali l’esercizio del diritto di voto è soggetto a forti restrizioni (esempio: situazioni politiche incerte, procedimenti di nazionalizzazione o di esproprio, procedure concorsuali, ecc..). Tali restrizioni devono essere gravi e durature;
-
per le quali le informazioni non sono ottenibili in maniera tempestiva e con costi non sproporzionati (esempio: fatti straordinari, circostante politiche);
-
le cui azioni sono possedute solamente con lo scopo, immediato (entro 12 mesi dalla fine dell’esercizio) e non eventuale, di una successiva rivendita. La destinazione alla vendita può essere originaria o anche sopravvenuta e le azioni in questione devono essere inserite nel bilancio della controllante nell’attivo circolante.
L’esclusione di tali imprese dall’area di consolidamento è una possibilità e, dunque, non costituisce un obbligo.
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Operazioni interne ad un gruppo