OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO E PER QUALI SOGGETTI

Aggiornato al 28/09/2021

L’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo è previsto e disciplinato dal D. Lgs. 127/1991 che ha recepito la settima direttiva europea.

Obiettivo del bilancio consolidato di gruppo è quello di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese del gruppo.


SOGGETTI OBBLIGATI

Hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo:

  • le società di capitali (qualunque sia la loro veste giuridica, quindi, Srl, Spa, e Sapa) che controllano un’impresa (a prescindere dalla sua veste giuridica);
  • le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali che controllino una società di capitali.

Quindi, l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo scatta già quando si controlla una sola impresa.

L’obbligo sussiste nel caso in cui una società di capitali controlla una qualunque impresa, anche, ad esempio, una società di persone.

Mentre per le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici economici l’obbligo sussiste solamente in caso di controllo di società di capitali.


Pertanto non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo, neppure nel caso in cui controllino delle società di capitali:

  • le imprese individuali;
  • le associazioni e le fondazioni che esercitano attività d’impresa;

Le società di persone che controllano società di capitali non hanno di norma l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo, salvo il caso in cui tutti i loro soci illimitatamente responsabili sono delle Spa, Srl o delle Sapa.


IMPRESE CONTROLLATE

Sono considerate imprese controllate:

  • le società in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • le imprese in cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria legittima, di esercitare un’influenza dominante;
  • le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.


GRUPPI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

Sono esclusi dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo:

  • le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
  • i gruppi formati solamente da imprese che possono essere escluse dal consolidamento:
    • in quanto l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
    • in casi eccezionali, quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
    • qualora le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione;
  • i sottogruppi o sub-holding.

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GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI

Non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

  • attivo netto degli Stati Patrimoniali – 20.000.000 euro;
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – 40.000.000 euro;
  • dipendenti medi occupati nell’esercizio – 250.

L’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo sussiste anche nel caso in cui non siano superati i limiti dimensionali sopra detti, ma la controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico.

Sono enti di interesse pubblico (art.16 D.Lgs. 39/2010), tra gli altri:

  • le società emittenti titoli mobiliari quotati;
  • le banche;
  • le imprese di assicurazioni e riassicurazioni;
  • le società emittenti strumenti finanziari non quotati ma con alta diffusione nel pubblico;
  • le società di gestione del risparmio;
  • le società di intermediazione mobiliare;
  • gli intermediari finanziari.


SUB-HOLDING

Sono esonerate dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo:

  • le imprese, a loro volta controllate (cosiddette sub-holding) quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata;
  • il bilancio consolidato non è stato richiesto entro 6 mesi dalla chiusura dai soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

L’esonero opera solamente a condizione che la società controllante non sia quotata e rediga il bilancio consolidato di gruppo.


CASI DI ESONERO

Nei casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato di gruppo, le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella Nota integrativa.

Ovviamente l’esonero rappresenta una facoltà concessa alle società che ne presentano i requisiti: quindi nulla vieta, anche in queste ipotesi, di redigere il bilancio consolidato di gruppo.

 
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