CAPITALE SOCIALE MINIMO

QUAL È L'IMPORTO MINIMO DI CAPITALE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ?

Aggiornato al 01.10.2014

Nel nostro ordinamento giuridico sono previste due categorie di società:


Le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) sono costituite, in genere, da un numero limitato di soci i quali assumono (salvo alcune eccezioni) una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.

Le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) sono caratterizzate, invece, dalla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata alle sole quote di capitale sottoscritte (salvo alcune limitate eccezioni).

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Le norme giuridiche non richiedono un capitale minimo per la costituzione di una società di persone: ciò trova la sua giustificazione proprio nella responsabilità illimitata dei soci che, nel caso in cui la società non sia in grado di adempiere gli impegni assunti, rispondono col proprio patrimonio personale.

Viceversa, nelle società di capitali, il capitale sociale rappresenta la sola garanzia per i terzi data la responsabilità limitata dei soci alle sole quote di capitale sottoscritto. Per questa ragione la legge richiede, per la costituzione della società, l’esistenza di un capitale minimo.

Esso varia con il variare del tipo di società di capitali:

  • per le S.p.A. e le S.a.p.a. il capitale minimo è di 50.000 euro (Prima del 25/06/2014 il capitale sociale minimo delle Spa era di 120.000 euro. Tale limite è stato modificato dal DL 91/2014 convertito nella L.n.116/2014);
  • per le S.r.l. il capitale minimo è di 10.000 euro.

 
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