PASSAGGIO ALLA CONTABILITA' ORDINARIA
LE REGOLE PER IL PASSAGGIO DALLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA ALLA CONTABILITÀ ORDINARIA
L’impresa che presenta i requisiti per appartenere al regime di contabilità semplificata può applicare tale regime di anno in anno, ma ha tuttavia la facoltà di optare per la contabilità ordinaria.
A tal fine vale il comportamento concludente del contribuente, ovvero la validità dell’opzione (come pure della revoca) è subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’attività o sin dall’inizio dell’anno.
Coloro che iniziano l’attività possono adottare il regime di contabilità semplificata se ritengono di conseguire ricavi per un ammontare non superiore ai limiti stabiliti dalla legge (500.000 euro per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi, 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività).
Nel caso in cui si verifica il superamento dei limiti fissati dalla legge per la tenuta della contabilità semplificata, il passaggio alla contabilità ordinaria deve avvenire a partire dal periodo di imposta successivo.
Esempio:
impresa che effettua prestazione di servizi in contabilità semplificata.
Superamento nel corso dell’esercizio x del volume di ricavi di 500.000 euro.
Passaggio alla contabilità ordinaria a partire dall’esercizio x+1.
L’impresa, in questo caso, deve compilare un elenco delle attività e delle passività. Essa può optare per la compilazione:
- di un prospetto delle attività e delle passività;
- o, in alternativa, può riportare tale elenco sul libro inventari.
Tale obbligo deve essere adempiuto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente ed ha come scopo quello di individuare e valutare i beni dell’impresa. Il prospetto deve riferirsi alla data di inizio del periodo di imposta.
Le attività e le passività devono essere valutate in base ai criteri stabiliti dal D.P.R.689/1974.
Il prospetto in esame deve essere compilato anche nel caso in cui il passaggio alla contabilità ordinaria non avviene per superamento dei limiti, ma per opzione.
In caso di opzione per il regime di contabilità ordinaria quest'ultimo deve essere concretamente adottato dal contribuente fin dall’inizio del periodo di imposta (comportamento concludente). Non è necessaria una preventiva comunicazione, mentre la comunicazione va effettuata nella prima dichiarazione IVA da presentare relativamente all'anno in cui la scelta è stata operata.
I contribuenti esonerati dalla dichiarazione annuale IVA devono comunicare l'opzione con le stesse modaltà e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.
In caso di omessa comunicazione, l’opzione si considera comunque valida, salvo l’applicazione di una sanzione compresa tra 200 e 2.000 euro.
L’opzione per la contabilità ordinaria è vincolante per 1 anno e rimane valida per ogni anno successivo fino a quando si applicano le regole della contabilità ordinaria.
La comunicazione va effettuata anche in caso di revoca del regime di contabilità ordinaria.
Registri obbligatori contabilità semplificata
Contabilità semplificata: determinazione del reddito
Contabilità semplificata: limiti
Contabilità semplificata: attività mista
Contabilità semplificata e ordinaria
Contabilità semplificata - nuovi limiti
Contabilità ordinaria
Contabilità semplificata - requisiti per l’ammissione
Ricavi
Contabilità semplificata - registri obbligatori
Registro IVA acquisti semplificata
Registro IVA vendite semplificata
Contabilità ordinaria e semplificata - differenze
Imprese che svolgono attività di prestazione di servizi