RITENUTA SUGLI INTERESSI CORRISPOSTI SUI FINANZIAMENTI DEI SOCI
LE REGOLE PER APPLICARE LA RITENUTA D’ACCONTO SUGLI INTERESSI PAGATI DALLA SOCIETÀ SU UN FINANZIAMENTO DEL SOCIO
Si ipotizzi che una società abbia ricevuto un finanziamento da uno dei soci. Su tale finanziamento si concorda il pagamento di interessi annui.
L’art.26 del DPR 600/1973 prevede l’obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto sugli interessi erogati.
La ritenuta deve essere operata sia nel caso in cui il finanziamento è stato concesso, da parte del socio, ad una società di persone che nel caso in cui sia stato
concesso ad una società di capitali.
La ritenuta va operata all’atto del pagamento dell’interesse.
La ritenuta deve essere applica nella
misura:
- del 12,50% a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche non imprenditori;
- del 12,50% a titolo di imposta nei confronti di soggetti non residenti sia essi persone fisiche che giuridiche (salvo eventuali convenzioni bilaterali).
Non si applica la ritenuta nel caso di interessi erogati nei confronti di soci che detengano la partecipazione nell’ambito del reddito d’impresa.
La ritenuta effettuata dall’impresa deve essere versata, mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento degli interessi.
Il codice tributo da impiegare è 1030 “Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi”.
Versamenti dei soci
Prestiti e versamenti dei soci
Finanziamenti dei soci
Finanziamenti dei soci
Finanziamenti dei soci
Rinuncia dei soci ai crediti
Finanziamenti soci e imposta di registro
Finanziamenti tra società
Finanziamenti tra società