RITENUTA SUGLI INTERESSI CORRISPOSTI SUI FINANZIAMENTI DEI SOCI

LE REGOLE PER APPLICARE LA RITENUTA D’ACCONTO SUGLI INTERESSI PAGATI DALLA SOCIETÀ SU UN FINANZIAMENTO DEL SOCIO

Aggiornato al 13.10.2011

Si ipotizzi che una società abbia ricevuto un finanziamento da uno dei soci. Su tale finanziamento si concorda il pagamento di interessi annui.

L’art.26 del DPR 600/1973 prevede l’obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto sugli interessi erogati.


La ritenuta deve essere operata sia nel caso in cui il finanziamento è stato concesso, da parte del socio, ad una società di persone che nel caso in cui sia stato concesso ad una società di capitali.


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La ritenuta va operata all’atto del pagamento dell’interesse.


La ritenuta deve essere applica nella misura:

  • del 12,50% a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche non imprenditori;
  • del 12,50% a titolo di imposta nei confronti di soggetti non residenti sia essi persone fisiche che giuridiche (salvo eventuali convenzioni bilaterali).

Non si applica la ritenuta nel caso di interessi erogati nei confronti di soci che detengano la partecipazione nell’ambito del reddito d’impresa.

La ritenuta effettuata dall’impresa deve essere versata, mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento degli interessi.

Il codice tributo da impiegare è 1030Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi”.

 
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