FINANZIAMENTI DEI SOCI

ASPETTI FISCALI

Aggiornato al 26.01.2023

La pratica di ricorrere, soprattutto nelle piccole società, al finanziamento da parte dei soci è molto frequente.

Vediamo come questa operazione è regolata da un punto di vista fiscale.

Iniziamo col dire che l’operazione è assimilata alla concessione di un mutuo da parte del socio a favore della società.

Infatti l’art.46 del TUIR stabilisce che le somme versate dai soci alle società si considerano data a mutuo se dal bilancio non risulta che il versamento è stato effettuato ad altro titolo.

Sono, quindi, applicabili le disposizioni contenute nell’art.45 sulla determinazione dei redditi di capitale, 2° comma, del TUIR.

In linea di massima il finanziamento si considera fruttifero di interessi.

La misura degli interessi è quella determinata per iscritto dalle parti. Se essa non è determinata per iscritto gli interessi vanno calcolati in base al tasso legale.


Esempio:
il socio Rossi effettua un finanziamento di 50.000 euro a favore della società Alfa srl. Le parti non hanno stabilito per iscritto la misura degli interessi. La misura del tasso di legale ipotizziamo sia pari al 5% (per conoscere la misura del tasso di interesse legale si veda Interessi legali dal 1942 ad oggi).


Il fisco presume che la società Alfa srl paghi al socio Rossi un interesse annuo nella misura del tasso legale: quindi il fisco presume che la società Alfa srl paghi al socio Rossi 2.500 euro di interessi l’anno (50.000 x 5%).

La norma parla esclusivamente di forma scritta: quindi, a tal fine, potrà essere utile un atto pubblico, una scrittura privata autenticata, una scrittura privata registrata o anche semplicemente della corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta.

Anche le scadenze relative al pagamento degli interessi devono risultare per iscritto. Se esse non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta.


Esempio:
il socio Rossi effettua un finanziamento di 50.000 euro a favore della società Alfa srl. Le parti concordano che sia dovuto un interesse del 5% annuo, ma non stabiliscono le scadenze alle quali tale interesse deve essere corrisposto.


Il fisco presume che la società Alfa srl ha pagato nel corso dell’anno al socio Rossi un interesse pari a quello maturato nel corso dell’anno, ovvero 2.500 euro (50.000 x 5%).


Nella maggior parte dei casi i finanziamenti dei soci alla società sono infruttiferi.

Abbiamo visto, invece, che il fisco presume che tali finanziamenti siano fruttiferi. Tale presunzione, però, ammette la prova contraria.

Quindi affinché il fisco consideri tali finanziamenti come non fruttiferi di interessi è bene che venga stipulato un accordo scritto fra socio e società.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Secondo quanto precisa il Tribunale di Roma (sentenza 11/02/1995) la presunzione di fruttuosità delle somme date a mutuo può essere vinta con:

  • un atto pubblico, una scrittura privata autenticata, una scrittura privata registrata;
  • corrispondenza commerciale spedita in plico senza busta;
  • altri documenti aventi data certa, ad esempio:
    • ricorso all’autoprestazione presso gli uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul documento anziché sull’involucro;
    • apposizione della marca temporale su documenti informatici;
    • scambio di e-mail a mezzo posta elettronica certificata;
    • verbale di assemblea a cui fa seguito una comunicazione di adesione da parte dei soci dalla quale possa desumersi una data certa.


Inoltre dal bilancio deve risultare tale infruttusità.

Quindi, in bilancio, andrà indicato nello Stato patrimoniale, tra i debiti iscritti nelle passività, la voce “Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi”.


STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA’ E NETTO

D) DEBITI
3) Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi.

Inoltre, in Nota integrativa andranno indicati i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti in base alle scadenze. Andranno anche indicati separatamente quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (art.2427 Codice civile, punto 19-bis).

 
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