RINUNCIA DEI CREDITI DA PARTE DEI SOCI

ASPETTI CONTABILI E FISCALI

Aggiornato al 01.09.2017

Può accadere che durante la vita di una società questa si trovi ad avere un debito nei confronti di uno dei suoi soci.

Ma cosa accade se il socio dovesse decidere di rinunciare al credito vantato nei confronti della società?

L’OIC 28, che si occupa del patrimonio netto, precisa che la rinuncia alla restituzione di un qualsiasi credito da parte del socio, trasforma il credito in apporto di patrimonio a condizione che la rinuncia sia finalizzata al rafforzamento del patrimonio della società.


Di conseguenza si possono distinguere due diversi casi di rinuncia dei crediti da parte dei soci:

  • rinunce che hanno come finalità il rafforzamento patrimoniale della società. In questo caso il debito che la società ha nei confronti del socio, per effetto della rinuncia, va stornato ad una riserva di capitale disponibile che potrà essere usata per la copertura di perdite o per eventuali aumenti del capitale sociale;


    Esempio:
    la società Alfa Srl riceve un finanziamento infruttifero da parte del socio Bianchi.

    Nel momento in cui il socio Bianchi concede il prestito alla società, quest’ultima registra:

    Data Conto Importo Dare Importo Avere
    ../../.. BANCA C/C ...  
    ../../.. SOCIO BIANCHI S/C/ FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO   ...

    Ricordiamo che il debito della società va valutato con il criterio del costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale.

    Successivamente il socio Bianchi rinuncia al suo credito nei confronti della società. La società registrerà:

    Data Conto Importo Dare Importo Avere
    ../../.. SOCIO BIANCHI S/C/ FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO ...  
    ../../.. RISERVA PER VERSAMENTI IN C/CAPITALE   ...

    La riserva per versamenti in conto capitale va indicata nello Stato patrimoniale tra le Altre riserve.

    Va sottolineato che la rinunzia del credito da parte del socio va portata a patrimonio netto a prescindere dalla natura originaria del credito, quindi anche se, ad esempio, il socio rinuncia ad un credito di natura commerciale con lo scopo di rafforzare il patrimonio della società;

  • rinunce che non hanno come finalità il rafforzamento patrimoniale come ad esempio la rinuncia per finalità esclusivamente commerciali. In questo caso la società dovrà rilevare, a fronte della riduzione del debito:
    • un minor costo, se la rinuncia al credito da parte del socio si verifica nello stesso esercizio di competenza del costo;


      Esempio:
      la società Alfa Srl acquista della merce dal socio Bianchi. L’operazione non è soggetta ad IVA.

      Nel momento in cui sorge il debito nei confronti del socio, la società registra:

      Data Conto Importo Dare Importo Avere
      ../../.. MERCI C/ACQUISTI ...  
      ../../.. DEBITI V/SOCIO BIANCHI   ...

      Anche in questo caso il debito della società va valutato con il criterio del costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale.

      Successivamente il socio Bianchi rinuncia al suo credito nei confronti della società.

      Al momento della rinunciare al credito si dovrà registrare:

      Data Conto Importo Dare Importo Avere
      ../../.. DEBITI V/SOCIO BIANCHI ...  
      ../../.. MERCI C/ACQUISTI   ...

    • una sopravvenienza attiva, se la rinuncia al credito da parte del socio si verifica in un esercizio successivo rispetto a quello di competenza del costo.

      Al momento della rinunciare al credito si dovrà registrare:

      Data Conto Importo Dare Importo Avere
      ../../.. DEBITI V/SOCIO BIANCHI ...  
      ../../.. SOPRAVVENIENZE ATTIVE   ...


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Fiscalmente, la rinuncia dei crediti da parte dei soci trova la sua disciplina nell’art.88, commi 4 e 4-bis del TUIR. Tale articolo prevede che:

  • non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società da parte dei propri soci (art.88 comma 4 TUIR);


    Esempio:
    la società Alfa Srl riceve un finanziamento a fondo perduto da parte del socio Bianchi. L’operazione non genera nessuna sopravvenienza attiva in capo alla società Alfa;

  • la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, deve comunicare alla partecipata il valore fiscale con dichiarazione sostituiva di atto notorio (art.88, comma 4-bis TUIR).


    Esempio:
    la società Beta è controllata al 100% dalla società Alfa.
    La società Beta ha un debito del valore nominale di 100.000 euro nei confronti della Banca Gamma.
    La società Alfa acquista dalla Banca Gamma il credito che quest’ultima vanta nei confronti della società Beta per il valore di 80.000 euro.
    La Banca Gamma elimina il credito dalla contabilità rilevando una perdita di 20.000 euro fiscalmente deducibile.
    Successivamente la società Alfa rinuncia al credito vantato nei confronti della società Beta. Quest’ultima eliminerà il debito dalla contabilità e rileverà un aumento del patrimonio netto se la rinuncia è fatta allo scopo di rafforzare il suo patrimonio.
    La società Alfa dovrà rilasciare a Beta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale dovrà indicare il valore fiscale del credito acquistato.
    La società Beta dovrà assoggettare a tassazione la differenza tra il valore nominale (100.000) e il valore fiscale (80.000) in capo alla società Alfa, pari a 20.000 euro.
    In assenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio il valore fiscale del credito viene considerato pari a zero (art.88 comma 4-bis TUIR).
    Quindi, se la società Alfa non rilascia a Beta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il valore fiscale del credito acquistato, la società Beta dovrà assoggettare a tassazione l’intero valore di 100.000 euro.

    Il comma 4-bis dell’art.88 TUIR è stato introdotto partire dal 2016, mentre non era previsto in precedenza.

    Inoltre, il comma 4-bis dell’art.88 del TUIR, prevede che, in caso di conversione del credito in partecipazioni, il valore fiscale di queste ultime è assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite su crediti deducibili per il credito per effetto della conversione.


 
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