FINANZIAMENTI DEI SOCI ED IMPOSTE DI REGISTRO
QUANDO L’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEI SOCI A FAVORE DELLA SOCIETÀ È SOGGETTO AD IMPOSTA DI REGISTRO E IN CHE MISURA
Vediamo di seguito, attraverso l’uso di una tabella, in quali casi il versamento effettuato da un socio a favore della società a titolo di finanziamento o in conto capitale, comporta il pagamento dell’ imposta di registro e in quale misura.
Per registrazione in caso d’uso s’intende il caso in cui il documento viene presentato alle autorità competenti per decisioni giudiziali.
Va precisato che la Corte di cassazione, con la sentenza n.15585 del 30/06/2010, ha stabilito che l’imposta di registro si applica nella misura del 3% nel caso di un precedente finanziamento da parte dei soci, non registrato in quanto risultante da un accordo verbale o da corrispondenza, e successivamente richiamato in un verbale di assemblea straordinaria nel quale si rinuncia a tale finanziamento per poter coprire delle perdite.
Il principio al quale si è richiamata la Corte di cassazione è quello contenuto nell’art.22 del DPR 131/1986, che disciplina per l’appunto l’imposta di registro. Tale articolo precisa che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o in contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
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