FINANZIAMENTI DEI SOCI ED IMPOSTE DI REGISTRO

QUANDO L’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEI SOCI A FAVORE DELLA SOCIETÀ È SOGGETTO AD IMPOSTA DI REGISTRO E IN CHE MISURA

Aggiornato al 13.10.2011

Vediamo di seguito, attraverso l’uso di una tabella, in quali casi il versamento effettuato da un socio a favore della società a titolo di finanziamento o in conto capitale, comporta il pagamento dell’ imposta di registro e in quale misura.


Finanziamenti e imposte di registro

Per registrazione in caso d’uso s’intende il caso in cui il documento viene presentato alle autorità competenti per decisioni giudiziali.

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Va precisato che la Corte di cassazione, con la sentenza n.15585 del 30/06/2010, ha stabilito che l’imposta di registro si applica nella misura del 3% nel caso di un precedente finanziamento da parte dei soci, non registrato in quanto risultante da un accordo verbale o da corrispondenza, e successivamente richiamato in un verbale di assemblea straordinaria nel quale si rinuncia a tale finanziamento per poter coprire delle perdite.

Il principio al quale si è richiamata la Corte di cassazione è quello contenuto nell’art.22 del DPR 131/1986, che disciplina per l’appunto l’imposta di registro. Tale articolo precisa che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o in contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

 
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