VERSAMENTI DEI SOCI

I DIVERSI VERSAMENTI CHE UN SOCIO PUÒ FARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ

Aggiornato al 01.09.2017

Accade spesso che una società abbia bisogno di reperire risorse finanziarie: non potendo o non volendo ricorrere al prestito bancario, non potendo o non volendo ricorrere all’ingresso di nuovi soci nell’impresa, può accadere che i soci effettuino un versamento a favore della società.

Tali versamenti spesso sostituiscono un vero e proprio aumento del capitale sociale che richiederebbe una modifica dell’atto costitutivo.

Dalla lettura dell’OIC 28, i versamenti effettuati dai soci a favore della società possono essere classificati in quattro gruppi diversi:

  • VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTO

    Si tratta di veri e propri finanziamenti effettuati dal socio nei confronti della società, pertanto sono caratterizzati dall’ obbligo di restituzione da parte di quest’ultima.

    L’elemento che li contraddistingue è il diritto dei soci alla restituzione delle somme prestate.

    Il finanziamento potrà essere sia fruttifero che infruttifero.

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    Il finanziamento, inoltre, potrà essere effettuato da tutti i soci o da alcuni di essi e potrà essere o meno proporzionale alle quote di partecipazione al capitale.

    Trattandosi di veri e propri debiti della società, tali somme possono essere portate in aumento del capitale sociale solamente in seguito ad una rinuncia da parte dei soci al diritto alla restituzione.

  • VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE

    Sono versamenti effettuati dai soci in vista di un futuro aumento del capitale sociale. In pratica si tratta di somme accantonate ad una riserva di capitale che ha uno specifico vincolo di destinazione, pertanto tali somme non sono restituibili ai soci.

  • VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO DI CAPITALE

    Si tratta di versamenti effettuati dai soci a seguito di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato.

    Nelle società di persone gli amministratori devono richiedere all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modifiche dell’atto costitutivo (e dunque anche dell’eventuale aumento del capitale sociale) nel termine di 30 giorni (art.2300 Codice civile).

    Nelle società per azioni, nei 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale sociale è stato eseguito (art.2444 Codice civile).

    Nel lasso di tempo che intercorre tra la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale e l’iscrizione nel registro delle imprese, negli atti della società non può essere menzionato l’aumento del capitale. Dunque in questo lasso di tempo, le somme versate dai soci, da un punto di vista contabile, devono essere tenute distinte dal capitale sociale vero e proprio.

    Se per qualsiasi ragione la procedura di aumento non dovesse giungere a compimento i soci hanno diritto alla restituzione di tali somme.

  • VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

    In questo caso ci troviamo di fronte a nuovi apporti effettuati dai soci senza che vi sia l’intenzione di procedere ad un futuro aumento del capitale sociale.


 
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