DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

LE REGOLE FISCALI PER LA DEDUZIONE DELLE PERDITE SU CREDITI

Aggiornato al 01.09.2017

Secondo quanto dispone, l’art.101, comma 5, del TUIR, la perdita su crediti è deducibile se:

  • il debitore:

    • è assoggettato a procedure concorsuali;
    • ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
    • ha concluso un piano attestato che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
    • è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;

oppure quando

  • la perdita risulta da elementi certi e precisi.

    La norma in esame stabilisce alcune ipotesi nelle quali la perdita risulta da elementi certi e precisi. Esse sono:

    • quando il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento.

      Il credito si considera di modesta entità se:

      • non supera 5.000 euro, nelle imprese di più rilevante dimensione;
      • non supera 2.500 euro, nelle altre imprese.

      Si considerano imprese di più rilevante dimensione le imprese che, nell’anno d’imposta considerato, presentano un volume d’affari o ricavi non inferiore a 150 milioni di euro;


  • nei casi di prescrizione del diritto di credito. La prescrizione di un credito si ha, normalmente, decorsi 10 anni;

  • in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Sintetizziamo, in una tabella, quanto sopra detto.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


Deducibilità delle perdite su crediti

Nei casi di:

  • debitori assoggettati a procedure concorsuali;
  • debitori assoggetti a procedure estere equivalenti;
  • debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • debitori che hanno concluso un piano attestato di risanamento;
  • crediti di modesta entità;

la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio anche nel caso in cui tale imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale o sussistono gli elementi certi e precisi a condizione che, la cancellazione del credito dal bilancio non sia effettuato in un periodo d’imposta successivo rispetto a quanto previsto dalla corretta applicazione dei principi contabili.

In altre parole, nel momento in cui la perdita è imputata al bilancio essa è deducibile fiscalmente, sempre ché l’imputazione in bilancio sia fatta nel rispetto di quanto stabilito dai principi contabili.

 
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