DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI
LE REGOLE FISCALI PER LA DEDUZIONE DELLE PERDITE SU CREDITI
Secondo quanto dispone, l’art.101, comma 5, del TUIR, la perdita su crediti è deducibile se:
- il debitore:
- è assoggettato a procedure concorsuali;
- ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
- ha concluso un piano attestato che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
- è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
oppure
quando
- la perdita risulta da
elementi certi
e
precisi.
La norma in esame stabilisce alcune ipotesi nelle quali la perdita risulta da elementi certi e precisi. Esse sono:
- quando il credito è di
modesta entità
e sono decorsi
6 mesi dalla scadenza
del pagamento.
Il credito si considera di modesta entità se:
- non supera 5.000 euro, nelle imprese di più rilevante dimensione;
- non supera 2.500 euro, nelle altre imprese.
Si considerano imprese di più rilevante dimensione le imprese che, nell’anno d’imposta considerato, presentano un volume d’affari o ricavi non inferiore a 150 milioni di euro;
- quando il credito è di
modesta entità
e sono decorsi
6 mesi dalla scadenza
del pagamento.
-
nei casi di prescrizione del diritto di credito. La prescrizione di un credito si ha, normalmente, decorsi 10 anni;
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Sintetizziamo, in una tabella, quanto sopra detto.
Nei casi di:
- debitori assoggettati a procedure concorsuali;
- debitori assoggetti a procedure estere equivalenti;
- debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- debitori che hanno concluso un piano attestato di risanamento;
- crediti di modesta entità;
la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio anche nel caso in cui tale imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale o sussistono gli elementi certi e precisi a condizione che, la cancellazione del credito dal bilancio non sia effettuato in un periodo d’imposta successivo rispetto a quanto previsto dalla corretta applicazione dei principi contabili.
In altre parole, nel momento in cui la perdita è imputata al bilancio essa è deducibile fiscalmente, sempre ché l’imputazione in bilancio sia fatta nel rispetto di quanto stabilito dai principi contabili.
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