CANCELLAZIONE DEI CREDITI

QUANDO È POSSIBILE PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO

Aggiornato al 01.09.2017

Secondo quanto prevede l’OIC 15, la cancellazione dei crediti iscritti nel bilancio di un’impresa si può avere solamente quando si verifichi uno dei seguenti casi:

  • i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal crediti si estinguono (parzialmente o totalmente);
  • la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito viene trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Due sono, quindi, gli elementi da valutare per stabilire se il credito debba o meno essere cancellato dal bilancio:

  • l’esistenza del diritto di ricevere dei flussi finanziari;
  • oppure, nel caso in cui la titolarità di tale diritto sia stata trasferita, occorre stabilire se sono stati trasferiti tutti i rischi.

Questo significa che, nel caso in cui viene trasferito il diritto di credito, ma a ciò non corrisponde il trasferimento di tutti i rischi, il credito deve continuare ad essere iscritto in bilancio. In questo caso esso dovrà continuare ad essere valutato secondo le regole generali relative alla valutazione dei crediti.

In questo modo il lettore del bilancio ha una rappresentazione più chiara del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente dei rischi del credito.

Va osservato che, nella generalità dei casi, al trasferimento dei rischi corrisponde anche un trasferimento dei benefici. Tuttavia, le clausole contrattuali potrebbero prevedere, in rari casi, il trasferimento dei primi, ma non dei secondi. In questi casi, la cancellazione del credito dal bilancio è sempre consentita se vengono trasferiti tutti i rischi.


Sono, a titolo di esempio, operazioni che consentono la cancellazione del credito in bilancio:


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Sempre a titolo di esempio, operazioni che non consentono la cancellazione del credito iscritto in bilancio:

  • il mandato all’incasso, compreso il mandato all’incasso conferito a società di factoring e le ricevute bancarie;
  • le cambiali girate all’incasso;
  • il pegno di crediti;
  • la cessione di crediti a scopo di garanzia;
  • lo sconto, le cessioni pro-solvendo e le cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
  • le cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Nella tabella che segue sintetizziamo quanto abbiamo detto sopra:


Cancellazione dei crediti

 
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