IL FORFAITING
CARATTERISTICHE DEL FORFAITING E SUE FASI DI SVOLGIMENTO
Si chiama forfaiting financing, o più semplicemente forfaiting, una forma di smobilizzo di credito commerciali sorti da operazioni di esportazione. Si tratta di un contratto atipico, che non ha una precisa disciplina giuridica.
Di seguito sono riportate le principali caratteristiche del forfaiting e le sue fasi di svolgimento.
CARATTERISTICHE DEL FORFAITING
Oggetto del forfaiting
Crediti commerciali derivanti da:
- esportazioni;
- prevalentemente di beni strumentali;
- regolati con cambiali (l’operazione può essere svolta anche su lettere di credito o promissory notes);
- con scadenza tra 1 e 5 anni.
Soggetti che intervengono
- Esportatore
- Importatore
- Forfaiter - banca che:
- anticipa l’importo delle cambiali all’esportatore;
- riscuote il credito alla scadenza;
- assume il rischio:
- di insolvenza del debitore;
- di variazione dei cambi;
- paese;
Banca garante - che garantisce il credito. In genere è la banca dell’importatore.
Costo dell’operazione
Esso è determinato da tre elementi:
- tasso di sconto. Dipende dal tasso LIBOR e dal margine che il forfaiter aggiunge ad esso in base al rischio paese, al rischio commerciale, all’affidabilità della banca garante;
- giorni banca;
- commissione d’impegno, detta anche commissione di forfaiting per l’impegno irrevocabile assunto dal forfaiter.
Valuta del credito
Teoricamente qualsiasi valuta internazionale.
In pratica solamente le principali valute internazionali (dollaro USA, euro, ecc..).
Limiti di importo
Non sono previsti limiti di importo per ciascuna operazione.
Tuttavia, normalmente si considera conveniente l’operazione solo per importi a partire da 100.000 euro.
Agevolazioni
La legge Ossola (L.227/1977) prevede un contributo in conto interessi che può essere richiesto dall’esportatore italiano.
FASI DI SVOLGIMENTO DEL FORFAITING
- L’esportatore vende la merce e la consegna all’importatore.
- L’esportatore spicca la
tratta
sull’importatore. L’importatore fa avallare la tratta dalla sua banca
oppure
l’esportatore riceve la cambiale pagherò sottoscritta dall’importatore e già avallata dalla sua banca.
La presenza dell’ avallo, da parte della banca dell’importatore, fa sì che in caso di suo inadempimento il forfaiter può pretendere la prestazione da parte della banca avallante.
- L’esportatore
gira l’effetto
al forfaiter con clausola
senza regresso
in modo da realizzare una cessione pro-soluto.
In altre parole, in caso di insolvenza del debitore, il forfaiter non esercita l’azione di regresso: di conseguenza il rischio di insolvenza ricade sul fortaiter.
- Il forfaiter anticipa all’esportatore il netto ricavo dello sconto effetti.
- Alla scadenza degli effetti, il forfaiter li invia alla banca dell’importatore.
- La banca dell’importatore paga al forfaiter l’importo degli effetti.