I CREDITI NELLO STATO PATRIMONIALE

COME VENGONO ESPOSTI I CREDITI NELLO STATO PATRIMONIALE

Aggiornato al 01.09.2017

I crediti compaiono nell’attivo dello Stato Patrimoniale nelle seguenti categorie:


B) Immobilizzazioni
III - finanziarie
C) Attivo circolante
II - crediti.


In linea di massima, il tratto distintivo da utilizzare per la collocazione del credito tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante, non è la scadenza del credito stesso, bensì la sua natura.


Di norma:

  • i crediti di finanziamento sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • i crediti di funzionamento, cioè i crediti di natura commerciale, sono iscritti nell’ attivo circolante.

Il Codice civile richiede che:

  • per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie vengano indicati separatamente gli importi esigibili entro l’esercizio successivo;
  • per i crediti iscritti nell’attivo circolante occorre indicare separatamente gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.


IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie vanno così distinti:


B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2) CREDITI:
a) crediti verso imprese controllate;
b) crediti verso imprese collegate;
c) crediti verso controllanti;
d) crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis) crediti verso altri.


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ATTIVO CIRCOLANTE

I crediti iscritti nell’attivo circolante vanno così distinti:


C) ATTIVO CIRCOLANTE
III) CREDITI:
1) crediti verso clienti;
2) crediti verso imprese controllate;
3) crediti verso imprese collegate;
4) crediti verso imprese controllanti;
5) crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) crediti per imposte anticipate;
5-quater) crediti verso altri.



La valutazione dei crediti iscritti in bilancio, secondo quanto previsto dall’art.2426, punto 8, del Codice civile, deve essere effettuata secondo il criterio del costo ammorizzato , tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.


E’ possibile derogare a tale criterio, ed effettuare la valutazione dei crediti al presumibile valore di realizzo, nei seguenti casi:

  • quando l’osservanza di tale criterio di valutazione ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (art.2423 c.4 Codice civile), il che accade, generalmente, per i crediti di durata inferiore ai 12 mesi (OIC 15);
  • nel caso delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis);
  • nel caso delle micro-imprese (art.2435-ter).

 
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