CONVERSIONE DEI DEBITI E CREDITI IN VALUTA

QUALE CAMBIO OCCORRE APPLICARE NELLA CONVERSIONE, IN MONETA DI CONTO, DEI CREDITI SORTI IN VALUTA ESTERA

Aggiornato al 01.09.2017

L’art.2425, 2° comma, del Codice civile stabilisce che “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.


Esempio:
acquisto effettuato da un’impresa statunitense. Prezzo pattuito: 10.000 $. Cambio del giorno in cui è compiuta l’operazione 1,02.

La rilevazione del costo sostenuto viene effettuata nel modo seguente:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. ACQUISTI EXTRA-CEE 9.803,92  
../../.. FORNITORI EXTRA-CEE   9.803,92

L’importo 9.803,92 è ottenuto come segue:


10.000/1,02 = 9.803,92

Ora vogliamo comprendere meglio cosa debba intendersi con l’espressione cambio del giorno in cui è compiuta l’operazione e di conseguenza quale cambio debba essere usato per rilevare in contabilità i costi e ricavi derivanti da operazioni di compravendita in valuta e i relativi debiti e crediti.

Nel Codice civile non viene fornita nessuna indicazione in merito.

L’Organismo Italiano di Contabilità nel documento Osservazioni in merito alle disposizioni in materia di bilancio allo schema di decreto legislativo di riforma suggeriva al legislatore di modificare l’espressione “cambio del giorno in cui l’operazione è compiuta.

Questo in quanto nelle operazioni di compravendita, soprattutto se effettuate al di fuori del territorio nazionale, il momento di esecuzione del contratto differisce, in genere, anche di parecchio rispetto al momento della sua stipula.

Per questo l’Organismo Italiano di Contabilità suggeriva di usare l’espressione “cambio del giorno in cui l’operazione ha avuto esecuzione.

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D’altra parte anche l’art.2423-bis del Codice civile, al punto 1, nello stabilire che la valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, fissa un principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Quindi, in linea di massima, si può affermare che il cambio in base al quale effettuare la conversione in moneta di conto, di debiti e crediti in valuta estera, è il cambio del giorno in cui l’operazione è stata eseguita.

L’OIC 26, a tale proposito precisa che la data dell’operazione rappresenta il momento in cui l’operazione si qualifica per la rilevazione iniziale, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili OIC in base al principio di competenza (ad esempio, un debito finanziario si rileva inizialmente quando sorge l’obbligazione della società verso la controparte).

Nel caso di compravendita di beni mobili si dovrà tenere conto del momento in cui si ha effettivamente il passaggio dei rischi e della effettiva disponibilità della merce.

Tale momento può variare in funzione delle clausole inserite in contratto.

Ad esempio, se viene fissata in contratto la clausola FOB il venditore consegna la merce a bordo della nave nel porto di partenza. Le spese e i rischi successivi sono a carico del compratore.

Dunque, in questo caso, il momento della consegna della merce sulla nave può essere considerato il momento di effettuazione dell’operazione.

Per le prestazioni di servizi il momento di effettuazione dell’operazione può essere considerata la data della loro ultimazione.

 
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