CORRISPETTIVI IN VALUTA
COME OCCORRE COMPORTARSI AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA SE IL CORRISPETTIVO È PATTUITO IN VALUTA ESTERA
Il comma 4, dell’art.13 del DPR 633/72, stabilisce che ai fini della determinazione della base imponibile , i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera vanno computati:
- in base al
cambio del giorno
di
effettuazione dell’operazione;
- in mancanza di tale indicazione nella fattura, in base al cambio del giorno di emissione della fattura;
- in mancanza, sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.
La conversione in euro di tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.
Esempio:
corrispettivo pattuito per la cessione di beni mobili: 15.000 dollari
data di spedizione della merce: 15/09/2008
cambio al giorno di effettuazione dell’operazione (15/09/2008): 1$ = 0,683€
Base imponibile: (15.000 x 0,683)/1 = 10.245
IVA 22%: 10.245 x 22% = 2.253,90.
Ricordiamo che fino a tutto il 2012 le fatture potevano essere emesse in lingua straniera e gli importi potevano essere espressi in qualsiasi valuta purché l’imposta fosse indicata in euro. Era tuttavia previsto che la fattura venisse tradotta in lingua nazionale a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
A partire dal 2013 tale disposizione è stata eliminata e, il secondo comma lettera l) dell’art.21 del DPR 633/72, si limita a precisare che la fattura deve contenere l’aliquota, l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro (Si veda a tale proposito Fatture in valuta estera).
Secondo la circolare 12/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate la possibilità di emettere fattura in qualsiasi valuta con la sola indicazione dell’imposta in euro non è più prevista, pertanto è necessario che la fattura indichi l’imposta e l’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.