SVALUTAZIONE CREDITI
ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI
Secondo quanto dispone il Codice civile, i crediti devono essere iscritti in bilancio in base al criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
L’art.2423 del Codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di valutazione quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Per questa ragione l’OIC 15 prevede che, per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, essendo generalmente gli effetti della valutazione al costo ammortizzato irrilevante, si possa effettuare la valutazione al presunto valore di realizzo.
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono valutare tutti i crediti, a prescindere dalla natura e dalla scadenza, al presumibile valore di realizzazione per espressa previsione di legge (art.2435-bis e 2435-ter del Codice civile).
Le norme fiscali, stabiliscono, all’art.106 del TUIR, che le
svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi, sono
deducibili
in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale
o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La
deduzione non
è
più ammessa
quando l’
ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
ha raggiunto il
5 per cento del valore nominale
o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
Vediamo come queste due norme si collegano tra loro e lo facciamo attraverso alcuni esempi nei quali ipotizziamo che i crediti abbiano tutti breve scadenza, trattandosi di crediti di natura commerciale (quindi crediti valutati al presunto valore di realizzo).
Esempio 1.
l’impresa ha iscritti in contabilità i seguenti dati:
- crediti verso clienti per 50.000 euro;
- fondo svalutazione crediti 1.000 euro.
Al termine dell’esercizio, l’impresa ritiene che il presunto valore di realizzo dei crediti da iscrivere in bilancio sia di 48.750 euro.
Essa, dunque, effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a 250 euro in modo da avere contabilmente i seguenti dati:
- crediti verso clienti per 50.000 euro;
- accantonamento a fondo svalutazione crediti 250;
- fondo svalutazione crediti 1.250 euro.
- Presunto valore di realizzo da indicare in bilancio:50.000 – 1.250 = 48.750.
La svalutazione dei crediti effettuata contabilmente è pienamente deducibile sotto il profilo fiscale, in quanto viene rispettato il limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti (50.000 x 0,50% = 250).
Essendo, in questo caso, la svalutazione civilistica uguale a quella fiscale, essa viene:
- contabilmente iscritta alla voce B.10.d del Conto economico;
- fiscalmente dedotta per intero.
Supponiamo ora che all’impresa si presenti un’altra situazione.
Esempio 2.
l’impresa ha iscritti in contabilità i seguenti dati:
- crediti verso clienti per 50.000 euro;
- fondo svalutazione crediti 1.000 euro.
Al termine dell’esercizio, l’impresa ritiene che il presunto valore di realizzo dei crediti da iscrivere in bilancio sia di 48.000 euro.
Essa, dunque, effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a 1.000 euro in modo da avere contabilmente i seguenti dati:
- crediti verso clienti per 50.000 euro;
- accantonamento a fondo svalutazione crediti 1.000;
- fondo svalutazione crediti 2.000 euro.
Presunto valore di realizzo da indicare in bilancio: 50.000 – 2.000 = 48.000.
La svalutazione dei crediti effettuata contabilmente non è interamente deducibile sotto il profilo fiscale, in quanto viene superato il limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti (50.000 x 0,50% = 250).
In questo caso, la svalutazione civilistica è superiore rispetto a quella fiscale, quindi:
- contabilmente si iscrivono 1.000 euro alla voce B.10.d del Conto economico;
- fiscalmente sono deducibili solamente 250 euro. L’eccedenza tra i due valori (pari a 750 euro) genera una variazione in aumento da riportare in dichiarazione dei redditi.
Non è possibile, invece, effettuare una svalutazione fiscale superiore rispetto a quella civilistica.
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