RAVEDIMENTO SPRINT

COS'E' IL RAVVEDIMENTO SPRINT E COME SI CALCOLA

Aggiornato al 19.01.2023

Il D.L. n.98 del 2011 ha introdotto, a partire dal 06/07/2011, il cosiddetto ravvedimento sprint o ravvedimento veloce, ovvero il ravvedimento effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per effettuare il versamento di quanto dovuto dal contribuente.

In caso di omesso o insufficiente versamento in acconto, versamento periodico o di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, il contribuente è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.


Esempio:
omesso versamento di 1.000 euro.
Sanzione amministrativa: 1.000 x 30% = 300.

Con l’introduzione del ravvedimento sprint è previsto che chi sana la violazione commessa entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine, applica la sanzione ridotta pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo: quindi la sanzione è pari al 2% per ogni giorno di ritardo (30% x 1/15).

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Inoltre tale riduzione si aggiunge, per espressa previsione della norma, a quella prevista in caso di ravvedimento breve. Con questa espressione si indicano i casi nei quali si sana la violazione entro il termine di 30 giorni della scadenza con versamento spontaneo di quanto dovuto, degli interessi legali e della relativa sanzione.

In caso di ravvedimento breve è prevista una riduzione della sanzione pari ad 1/10 del minimo (2% x 1/10 = 0,20% per ogni giorno di ritardo).

Va poi osservato che, le modifiche introdotte al comma 1 dell’art.13 del DLgs 471/1997, hanno previsto a partire dal 01/01/2016 che, in caso di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione viene ridotta della metà.

Quindi la misura della sanzione in caso di ravvedimento veloce diventa pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo (0,20% x 1/2).


Esempio:
omesso versamento di 1.000 euro di IVA.
Data di scadenza 16/07. Ipotizziamo che essa cade di sabato e, pertanto, viene posticipata al 18/07.
Versamento effettivo di quanto dovuto in data 25/07.
Giorni di ritardo: 7.
Sanzione applicabile: 0,10% x 7 = 0,70%.
Sanzione dovuta: 0,70% x 1.000 = 7 euro.
Interessi dovuti. Si ipotizza che la misura degli interessi legali sia pari al 5%. (Per conoscere la misura degli interessi legali dal 1942 ad oggi si veda Interessi legali: dal 1942 ad oggi)
.

Nel nostro esempio avremo

(1.000 x 7 giorni x 5)/ 36.500 = 0,96 euro.

Somma complessivamente dovuta: omesso versamento 1.000 + sanzione 7 + interesse 0,96 = 1.007,96.

 
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