RAVVEDIMENTO OPEROSO
SANARE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI
La tassa di vidimazione dei libri sociali è una tassa dovuta dalle sole società di capitali.
Il suo versamento va fatto al momento dell’inizio dell’attività e, successivamente, ogni anno entro il 16 marzo.
In caso di mancato versamento vengono applicate le relative sanzioni. Per ciò che concerne la misura di tali sanzioni esistono due orientamenti diversi:
- l'orientamento prevalente ritiene che sia applicabile l'art.9, comma 1, del DPR 641/1972 il quale stabilisce che "chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103,29". (Questa soluzione è quella che viene riportata anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate);
- un secondo orientamento ritiene applicabile la sanzione del 30% dell'importo non versato prevista dall'art.13 del D.Lgs.471/1997.
Il mancato versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
In caso di ravvedimento la misura della sanzione ridotta da applicare varia a seconda del lasso di tempo che intercorre tra la scadenza prevista per il versamento della tassa e il momento in cui si provvede al suo adempimento. Seguendo l'orientamento prevalente, secondo il quale la sanzione va dal 100 al 200% della tassa non versata, le misure delle sanzioni ridotte da applicare in caso di ravvedimento operoso sono quelle riportate nella tabella sottostante:
Ravvedimento | Sanzione | Note |
---|---|---|
Entro 30 giorni | 10% | Sanzione ridotta 1/10 x 100% = 10%
con un minimo di euro 10,33 (1/10 x 103) |
Tra il 31° e il 90° giorno | 11,11% | Sanzione ridotta 1/9 x 100% = 11,11%
con un minimo di euro 11,44 (1/9 x 103) |
Tra il 91° giorno ed un anno | 12,50% | Sanzione ridotta 1/8 x 100% = 12,50%
con un minimo di euro 12,87 (1/8 x 103) |
Oltre 1 anno ed entro 2 anni | 14,29% | Sanzione ridotta 1/7 x 100% = 12,50%
con un minimo di euro 14,71 (1/7 x 103) |
Oltre 2 anni | 16,67% | Sanzione ridotta 1/6 x 100% = 12,50%
con un minimo di euro 17,17 (1/6 x 103) |
Per usufruire del ravvedimento occorrerà versare anche la tassa omessa e l’interesse per il ritardato versamento.
Per quanto riguarda il versamento delle somme dovute occorre precisare che:
- la tassa omessa e gli interessi vanno versati con il modello F24, usando il codice tributo 7085. Andrà compilata la sezione erario e, oltre al codice tributo occorrerà indicare l’anno di riferimento e l’importo a debito versato;
- la
sanzione
ridotta va versata con il modello
F23
indicando:
- il codice ufficio RCC;
- la causale SZ;
- il codice tributo 687T.
Ravvedimento operoso tabella
Ravvedimento sprint
Sanzioni in materia di dichiarazioni
Sanzioni applicabili ai sostituti di imposta
Calcolo interessi ravvedimento operoso
Omesso versamento di imposte
Ravvedimento operoso 2011
Vidimazione registri
Tassa vidimazione registri
Ravvedimento operoso: nuove misure sanzioni
Ravvedimento operoso - f24
Ravvedimento operoso: le regole per i sostituti d’imposta
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Ravvedimento operoso: IVA
Ravvedimento operoso: imposta di registro
Ravvedimento operoso - ICI
Ravvedimento operoso: arrotondamento sanzioni
Ravvedimento operoso splafonamento IVA
Interessi legali: dal 1942 ad oggi