RAVVEDIMENTO OPEROSO: LE DIVERSE TIPOLOGIE

I DIVERSI TIPI DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Aggiornato al 19.01.2023

Il ravvedimento operoso, disciplinato dagli articoli 13 e 13-bis del D.Lgs.n.472/97 e dall'art.13 del F.Lgs.n.471/97, permette al contribuente che ha commesso delle irregolarità fiscali o delle omissioni, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, entro determinati limiti di tempo, attraverso il pagamento:

  • delle imposte non versate o versate in misura insufficiente;
  • degli interessi legali;
  • delle sanzioni che, nel caso di ravvedimento, sono dovute in misura ridotta. La riduzione applicata varia a seconda del lasso di tempo entro il quale la violazione commessa viene sanata: la riduzione è maggiore quanto prima la violazione viene sanata.

CONDIZIONI NECESSARIE PER RICORRERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

In passato, affinchè si potesse ricorrere al ravvedimento operoso, era necessario che la violazione non fosse già stata constatata dall'ufficio o dall'ente impositore e non fossero già iniziati accesi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.

La L.190/20141 ha apportato delle notevoli modifiche a tale norma cambiando, per talune imposte, le cause ostative al ravvedimento. A tale proposito è previsto che:

  • per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate non rappresenta causa ostativa al ravvedimento l'inizio dell'attività amministrativa di accertamento portata a conoscenza formale del contribuente. Mentre non si può ricorrere al ravvedimento operoso nel caso in cui siano stati notificati avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e dell'art.54-bis del DPR 633/1792.

    Così ad esempio, per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate un'eventuale richiesta di documentazione volta a verificare i dati indicati nella dichiarazione dei redditi non impedisce al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, mentre il recapito della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-ter, recante l'indicazione delle somme dovute dal contribuente preclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (C.M.12/E/2016).

    Sono tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate:


    La medesima regola si applica nel caso di tributi doganali ed accise;

  • per i tributi amministrati da enti impositori diversi (come ad esempio i Comuni o le Camere di commercio), il contribuente non può ricorrere al ravvedimento operoso nel caso in cui sia iniziato un controllo fiscale, come può essere la notifica di un questionario.

    Sono tributi amministrati da enti impositori diversi dall'Agenzia delle Entrate:

    • l'imu;
    • la Tasi;
    • la Tari;
    • il diritto annuale delle camere di commercio;
    • l'imposta di pubblicità;
    • l'imposta sulle affissioni;
    • la tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
    • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Inoltre, ci si può avvalere del ravvedimento operoso anche in presenza di violazioni che derivano da condotte fraudolente a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale (CM 11/E/2022).



TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Esistono diverse tipologie di ravvedimento operoso ad ognuna delle quali si applica una determinata riduzione della sanzione minima.

La principale di distizione tra le varie fattispecie di ravvedimento si fonda sul lasso di tempo entro il quale viene sanata la violazione.

A tale proposito distinguiamo:

  • il ravvedimento sprint, detto anche ravvedimento veloce, in caso di mancato versamento dei tributi o degli acconti che viene regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il versamento.

    In questo caso la sanzione ridotta applicabile è pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista in caso di ravvedimento breve art.13, comma 1, D.Lgs.471/1997);


  • il ravvedimento breve in caso di mancato versamento dei tributi o degli acconti che viene regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza.

    In questo caso la sanzione ridotta applicabile è pari ad 1/10 del minimo (art.13, comma 1 lettera a, D.Lgs:472/1997);


  • ravvedimento intermedio o trimestrale, in caso di errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che vengono regolarizzati entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore o entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, nel caso in cui l'errore o l'omissione si riferiscano alla dichiarazione presentata.

    In questo caso la sanzione ridotta applicabile è pari ad 1/9 del minimo (art.13, comma 1 lettera a-bis, D.Lgs:472/1997);


  • ravvedimento lungo o annuale, in caso di errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

    In questo caso la sanzione ridotta applicabile è pari ad 1/8 del minimo (art.13, comma 1 lettera b, D.Lgs:472/1997);



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  • ravvedimento lunghissimo o biennale, in caso di errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore.

    In questo caso la sanzione ridotta applicabile è pari ad 1/7 del minimo (art.13, comma 1 lettera b-bis, D.Lgs:472/1997);


  • ravvedimento ultra-biennale, in caso di errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che vengono regolarizzati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

    In questo caso la sanzione ridotta applicabile è pari ad 1/6 del minimo (art.13, comma 1 lettera b-ter, D.Lgs:472/1997);


  • ravvedimento su processo verbale di constatazione, in caso di errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC).

    In questo caso la sanzione ridotta applicabile è pari ad 1/5 del minimo

    La norma non si applica nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o omessa installazione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali(art.13, comma 1 lettera b-quater, D.Lgs:472/1997);


  • ravvedimento a seguito di omessa dichiarazione nel caso in cui la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni oppure, qualora ad essere omessa è la dichiarazione periodica IVA, quando essa viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

    In entrambi i casi la sanzione ridotta applicabile è pari ad 1/10 del minimo (art.13, comma 1 lettera c, D.Lgs:472/1997).



Queste disposizioni si applicano ad imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES), imposte indirette (IVA, imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte di successione e donazione ecc..), tributi locali (IMU), altre tipologie di imposte ( tassa CCIAA, tasse di vidimazione registri) (art.10-bis D.L.124/2019).

Un'ulteriore forma di ravvedimento è rappresentata dal ravvedimento frazionato.


Va inoltre ricordato che la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un ravvedimento speciale che consente di derogare la disciplina del ravvedimento operoso e di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e quelle precedenti mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni che vengono ridotte ad 1/18 della sanzione minima applicabile. La procedura è ammessa solamente per le violazioni non ancora contestate.

Il versamento di quanto dovuto può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate. Il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023.


1La legge in questione ha introdutto il comma 1-ter dell'art.13 del D.Lgs.472/97.

 
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