RAVVEDIMENTO OPEROSO

COME SI ARROTONDANO LE SANZIONI DOVUTE IN BASE A RAVVEDIMENTO

Aggiornato al 19.01.2023

Nel caso in cui il contribuente ricorra al ravvedimento operoso, le sanzioni dovute, come vanno arrotondate?

Ecco le regole da applicare.

Nel caso di sanzioni ridotte dovute in misura fissa occorre troncare le cifre decimali ed effettuare il versamento dell’importo in unità di euro.

Esempio:
omessa presentazione della dichiarazione in assenza di imposte.
La dichiarazione viene presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo.
La sanzione prevista va da un minimo di 150 € ad un massimo di 500 € (art.1 D.Lgs.471/1997).
L’irregolarità viene sanata oltre i 90 giorni. Pertanto si applica la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo.

Essa ammonta a: 150
x1/8 = 18,75 euro.

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Trattandosi di sanzione in misura fissa si troncano le cifre decimali e l’importo dovuto nell’ipotesi di ravvedimento è di 18,00 euro.


Invece, nel caso di sanzioni ridotte dovute in misura proporzionale occorre effettuare l’arrotondamento per eccesso o per difetto alle ultime due cifre decimali, a seconda che la terza cifra decimale sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5.

Esempio:
omesso versamento ritenute di acconto per un importo pari a 300 euro.
La sanzione prevista è pari al 30% del tributo omesso.
Il ravvedimento viene effettuato decorsi 90 giorni dalla violazione, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
In questo caso si applica la sanzione ridotta di 1/8. Essa ammonta a:

300
x 30% x 1/8 = 11,25 euro.

In questo caso l’importo da versare a titolo di sanzione è di 11,25 euro.

 
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