RAVVEDIMENTO OPEROSO: SPLAFONAMENTO IVA

COME EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI SPLAFONAMENTO IVA

Aggiornato al 19.01.2023

Nel caso in cui l’esportatore abituale effetti acquisti in sospensione d’imposta, in un dato periodo, per un importo superiore rispetto al plafond disponibile egli può regolarizzare la sua posizione ricorrendo al ravvedimento operoso.

La regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.


La regolarizzazione può avvenire con:

  • emissione di nota di variazione da parte del fornitore;
  • emissione di autofattura con versamento della relativa imposta, delle sanzioni e degli interessi;
  • emissione di autofattura includendo la relativa imposta nella liquidazione IVA periodica.


Esempio:
l’esportatore abituale Rossi liquida l’IVA mensilmente. Nel mese di marzo egli ha un plafond disponibile di 45.000 euro. Nello stesso mese egli effettua acquisti in sospensione d’imposta per 50.000 euro.


L’IVA non pagata dall’esportatore Rossi ammonta a:


(50.000 – 45.000) = 5.000 x 22% = 1.100 euro.

L’esportatore Rossi regolarizza la situazione il 16 luglio dello stesso anno.


Il calcolo degli interessi dovuti viene effettuato tenendo conto del tasso legale che, nel nostro esempio, è stato ipotizzato pari al 5%. (Per conoscere l’attuale misura degli interessi legali si veda Interessi legali: dal 1942 ad oggi.) Nel calcolo occorre considerare che gli interessi maturano giorno per giorno. I giorni da calcolare sono 91 dato che la violazione va dal 16 aprile al 16 luglio:


Interessi: (1.100 x 5 x 91)/ 36.500 = 13,71 euro.

La sanzione ridotta è pari al 1/8 del minimo (1/8 di 100%), ovvero 12,50% dato che il versamento viene effettuato oltre i 90 giorni, ma entro l'anno:


1.100 x 12,50% = 137,50.


EMISSIONE DI NOTA DI VARIAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE

Se la regolarizzazione avviene mediante emissione di una nota di variazione da parte del fornitore, l’esportatore abituale pagherà l’IVA al fornitore, mentre verserà interessi e sanzione con modello F24. Per il versamento della sanzione andrà utilizzato il codice tributo 8904.

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EMISSIONE DI AUTOFATTURA CON VERSAMENTO DELLA RELATIVA IMPOSTA

La regolarizzazione può avvenire anche con emissione di un’autofattura da parte dell’esportatore abituale e con versamento della relativa imposta, delle sanzioni e degli interessi.


Con il modello F24 l’esportatore abituale deve versare:

  • imposta e interessi indicando il codice tributo del mese in cui è avvenuta la violazione. Nel nostro esempio l’esportatore Rossi verserà 1.100 + 13,71 = 1.113,71 con codice tributo 6003.
  • sanzione usando il codice tributo 8904.


EMISSIONE DI AUTOFATTURA INCLUDENDO L’IMPOSTA NELLA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

La regolarizzazione può avvenire anche mediante emissione di un’autofattura da parte dell’esportatore abituale e includendo la relativa IVA nel conteggio della liquidazione periodica.


Esempio.
IVA a debito mese di luglio (quello della regolarizzazione): 15.000,00
- IVA a credito mese di luglio (compresi 1.100): 7.000,00 = 8.000,00
+ Maggiorazione per ravvedimento splafonamento: (1.100 + 13,71): 1.113,71
IVA a debito: 9.113,71

L’IVA a debito viene versata con modello F24 con codice tributo 6007.

La sanzione viene versata sempre con modello F24 usando il codice tributo 8904.

 
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